Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I certificati di conduttori di navi  rilasciati  in  conformita'
della direttiva 96/50/CE e  i  certificati  di  cui  all'articolo  1,
paragrafo 6,  della  medesima  direttiva,  rilasciati  prima  del  18
gennaio 2022, rimangono validi sulle vie navigabili  dell'Unione  per
le quali erano validi prima di tale data, per  un  massimo  di  dieci
anni dopo tale data. Decorso detto termine,  i  suddetti  certificati
rilasciati in ambito nazionale rimangano validi esclusivamente per la
navigazione sulle vie navigabili interne nazionali. 
  2.  Entro  il  18  gennaio  2032  l'autorita'  competente  che   ha
rilasciato i certificati di  cui  all'articolo  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 dicembre  1999,  n.  545  rilascia  ai
conduttori di nave titolari di tali certificati, su  loro  richiesta,
un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al  modello  di
cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE)  2017/2397,  a
condizione che forniscano le prove documentali  di  cui  all'articolo
11, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva (UE) 2017/2397. 
  3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di
un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima  del
18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica  riconosciuta  in  uno  o
piu'  Stati  membri  possono  comunque  fare  affidamento   su   tale
certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale  data.
Durante detto periodo tali membri d'equipaggio possono  continuare  a
invocare la direttiva 2005/36/CE per  il  riconoscimento  della  loro
qualifica.  Prima  della  scadenza  di  tale  periodo  essi   possono
richiedere un certificato di  qualifica  dell'Unione  a  un'autorita'
competente che rilascia tali certificati, a condizione che  i  membri
d'equipaggio  abbiano  fornito  le   prove   soddisfacenti   di   cui
all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della stessa direttiva. 
  4. Qualora i membri d'equipaggio di cui al comma  3  richiedono  un
certificato  di  qualifica  dell'Unione,  le   autorita'   competenti
rilasciano un certificato di qualifica i cui requisiti di  competenza
sono analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire.  Un
certificato i cui requisiti sono superiori a quelli  del  certificato
da  sostituire  e'  rilasciato  unicamente  se  sono  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
    a) per il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore  di
nave: 540 giorni di tempo  di  navigazione,  di  cui  almeno  180  in
navigazione interna; 
    b) per il certificato  di  qualifica  dell'Unione  per  barcaiolo
abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno  540  in
navigazione interna; 
    c) per il certificato di  qualifica  dell'Unione  per  timoniere:
1080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione
interna. 
  5. L'esperienza di navigazione di cui  al  comma  4  e'  dimostrata
mediante un libretto di navigazione, un giornale  di  bordo  o  altre
prove. La durata minima del tempo di  navigazione  di  cui  comma  4,
lettere a), b) e c), puo' essere ridotta al massimo di 360 giorni  di
tempo  di  navigazione  se  il  richiedente  possiede   un   diploma,
riconosciuto dall'autorita' competente, che  confermi  la  formazione
specifica del  richiedente  nel  settore  della  navigazione  interna
comprendente attivita' pratiche di navigazione.  La  riduzione  della
durata minima non puo' essere superiore alla durata della  formazione
specifica. 
  6. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima
del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle  stabilite  dalla
direttiva (UE) 2017/2397 rimangono validi per  un  massimo  di  dieci
anni dopo il 18 gennaio  2022.  Decorso  detto  termine,  i  suddetti
documenti   rilasciati   in   ambito   nazionale   rimangano   validi
esclusivamente  per  la  navigazione  sulle  vie  navigabili  interne
nazionali. 
  7. In deroga al comma 3, per i  membri  d'equipaggio  su  traghetti
titolari di certificati nazionali che non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione della direttiva  96/50/CE  e  rilasciati  prima  del  18
gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie  navigabili
interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data  per
un massimo di venti anni dopo tale data. Prima della scadenza di tale
periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un  certificato
di qualifica dell'Unione o un certificato  di  cui  all'articolo  10,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 all'autorita'  competente
che rilascia tali certificati,  a  condizione  di  fornire  le  prove
soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere  a)  e  c)
della direttiva (UE) 2017/2397. 
  8. In deroga all'articolo 4,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)
2017/2397, fino al 17 gennaio 2038, le autorita'  competenti  possono
consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che
operano su specifiche vie navigabili interne  di  avere  con  se'  un
certificato per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della
Convenzione STCW, a condizione  che  tale  attivita'  di  navigazione
interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio  marittimo  e
lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui  al  presente
comma per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie  navigabili
interne in questione. 
  9. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili: 
    a) con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  apportate  modifiche  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  1998,  n.  24  al
fine del  coordinamento  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto; 
    b) con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  apportate  modifiche  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n.  545  al
fine del  coordinamento  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  10. I certificati rilasciati dalle autorita' competenti a far  data
dal 18 gennaio  2022  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, hanno  validita'  esclusivamente
nel territorio nazionale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva  96/50/CE
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo  2,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, cosi'
          recita: 
              «Art.  2.  (Certificato).  -   1.   E'   istituito   il
          certificato per la conduzione di navi per il  trasporto  di
          merci di persone nel settore della navigazione interna,  di
          seguito denominato «certificato». 
                2.  Il   «certificato»   e'   conforme   al   modello
          comunitario di cui all'allegato 1. 
                3.  Il  «certificato»  e'  rilasciato  dall'autorita'
          competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). 
                4. Il «certificato» puo' essere dei seguenti tipi: 
                  a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli
          Stati  membri  dell'Unione  europea,  ad  eccezione   delle
          idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere
          del  Reno  ai  sensi  della  convenzione  riveduta  per  la
          navigazione del Reno, firmata  a  Mannheim  il  17  ottobre
          1868; 
                  b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli
          Stati  membri  dell'Unione  europea,  ad  eccezione   delle
          idrovie a  carattere  marittimo  previste  nell'allegato  2
          della direttiva 91/672/CEE del Consiglio  del  16  dicembre
          1991 e delle idrovie per le quali e' richiesta  la  patente
          di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di  cui
          alla lettera a). 
                5.   I   certificati   di   conduzione   soggetti   a
          riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al  decreto
          del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24,  di
          attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza
          obbligo di sostituzione se rilasciati  entro  il  6  aprile
          1998.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  al  riconoscimento  delle   qualifiche
          professionali, e' pubblicata nella nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' europea 30 settembre 2005, n. L 255. 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Per  i  riferimenti   normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti   normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999,  n.  545,  si
          veda nelle note alle premesse.