Art. 4 
 
                 Funzioni delle autorita' competenti 
 
  1. Ai fini del presente decreto, le autorita' competenti  sono  gli
uffici della motorizzazione civile di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo n. 114 del 2018. 
  2. Le autorita' competenti svolgono le seguenti funzioni: 
    a) organizzano e controllano gli esami  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente  della  Repubblica  18
dicembre 1999, n. 545,  effettuati  tramite  le  commissioni  d'esame
istituite presso le medesime autorita' e composte  anche  da  esperti
esterni all'amministrazione; 
    b)  convalidano  i  libretti  di  navigazione  e  il   tempo   di
navigazione di cui all'articolo 8; 
    c) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2,  della  direttiva  (UE)
2017/2397, rilasciano i certificati di  qualifica  alle  persone  che
navigano esclusivamente  nelle  acque  interne  nazionali,  ai  sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397; 
    d)  sospendono  temporaneamente  la  validita'   nel   territorio
nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione; 
    e) rilasciano, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ai  conduttori
di nave titolari, su loro  richiesta,  un  certificato  di  qualifica
dell'Unione  conformemente  al  modello  di  cui   all'articolo   11,
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397; 
    f) rilasciano i certificati di qualifica di cui all'articolo  11,
comma 3; 
    g) riconoscono i diplomi di cui all'articolo 11, comma 5. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
notifica alla Commissione europea le autorita' competenti di  cui  al
comma 1. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'Allegato  VI   del   citato   decreto
          legislativo n. 114 del 2018, cosi' recita: 
                «Allegato VI (previsto dall'articolo 3, comma 1) 
                  Uffici della Motorizzazione civile 
                  Autorita' competente - Codice - 
                  Direzione generale territoriale  del  Nord-Ovest  -
          600 - 
                  Ufficio I - Motorizzazione civile di Milano - 
                  Direzione generale territoriale  del  Nord-Ovest  -
          601 - 
                  Ufficio   IV    -    Motorizzazione    civile    di
          Brescia-Sezione di Mantova - 
                  Direzione generale territoriale del Nord-Est -  602
          - 
                  Ufficio I Motorizzazione civile di Venezia - 
                  Direzione generale territoriale del Centro - 603 - 
                  Ufficio I Motorizzazione civile di Roma - .». 
              - Il testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, cosi'
          recita: 
              «Art.  4.  (Procedura  e  requisiti   minimi   per   il
          conseguimento del certificato).  -  1.  Per  conseguire  il
          «certificato» sia del tipo A che del tipo B, il richiedente
          deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
                a)  aver  compiuto   ventuno   anni   di   eta'.   Il
          «certificato»   rilasciato   dagli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea  ai  conduttori  di  navi  aventi  eta'
          inferiore e' valido in  Italia  al  compimento  degli  anni
          ventuno; 
                b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di
          primo grado; 
                c) essere fisicamente  e  mentalmente  idoneo;  avere
          adeguata motricita' degli arti superiori ed inferiori;  non
          presentare menomazioni tali da  diminuire  notevolmente  la
          capacita' lavorativa o da costituire pericolo per se' e per
          gli altri, ne' sintomi manifesti di malattie  psichiatriche
          e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e
          il senso  cromatico,  i  requisiti  minimi  previsti  dalla
          tabella  B  annessa  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332; 
                d)  aver  maturato  un'esperienza  professionale   di
          almeno quattro anni in qualita' di membro di  personale  di
          coperta a bordo di una nave per la navigazione interna; 
                e) aver sostenuto, con  esito  favorevole,  un  esame
          sulle conoscenze professionali  e  sulle  materie  generali
          indicate nel capitolo A dell'allegato II. 
              2. I requisiti di cui al  comma  1,  lettera  c),  sono
          accertati mediante visita  medica  effettuata  dall'azienda
          sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di
          base  del  distretto  sanitario,  ovvero   da   un   medico
          appartenente  al  ruolo  del  medici  del  Ministero  della
          sanita' o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio  permanente  effettivo,
          che rilasciano all'interessato apposita  certificazione  di
          idoneita'. 
              3. Il titolare del  «certificato»  che  abbia  compiuto
          sessantacinque anni di  eta',  nei  tre  mesi  seguenti  e,
          successivamente, ogni anno,  deve  sottoporsi  alla  visita
          medica prevista nel comma  2;  l'autorita'  competente  che
          rilascia  il  «certificato»  annota  sullo  stesso  che  il
          conduttore  e'  risultato  idoneo  all'esito  della  visita
          medica. 
              4. Il requisito di cui al comma  1,  lettera  d),  deve
          essere  attestato   mediante   annotazione   sul   libretto
          personale di navigazione, apposta dagli uffici  provinciali
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          qualora tale esperienza e' stata  acquisita  sulle  idrovie
          nazionali. 
              5.  L'esperienza  professionale  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), puo' essere acquisita sulle idrovie degli altri
          Stati membri  anche  qualora  il  corso  di  dette  idrovie
          valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza
          professionale  e'  attestata   mediante   annotazione   sul
          libretto personale  di  servizio  da  parte  dell'autorita'
          competente dello Stato membro. 
              6. La durata minima  dell'esperienza  professionale  di
          cui al comma 1, lettera d), e' ridotta di tre anni  qualora
          il richiedente sia in possesso del titolo professionale  di
          capitano o di  capo  timoniere  della  navigazione  interna
          ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro  anni
          in qualita' di membro del  personale  di  coperta  su  navi
          adibite alla navigazione marittima. 
              7. Gli esami di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  sono
          sostenuti,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  7  aprile  1959,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  137  dell'11  giugno  1959,   e   successive
          modifiche  ed  integrazioni,   davanti   alle   commissioni
          istituite   presso    gli    uffici    provinciali    della
          motorizzazione civile e dei  trasporti  in  concessione  di
          Milano e di Venezia. 
              8. Le spese relative alle  visite  mediche  di  cui  ai
          commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397, si veda nelle note alle premesse.