Art. 6 Riconoscimento 1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/2397 e i libretti di navigazione di cui all'articolo 22 della medesima direttiva, rilasciati dalle autorita' competenti di Stati membri, sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali. 2. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, sono validi, se rilasciati sulla scorta dei medesimi requisiti prescritti della direttiva (UE) 2017/2397, su tutte le vie navigabili interne nazionali. 3. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali, se la Commissione europea ha adottato atti di esecuzione che concedono il loro riconoscimento nell'Unione. Fino all'adozione di tali atti, i certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397, compresi quelli stabiliti dall'articolo 38, paragrafi 1 e 3, della stessa direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne, fatte salve la procedura e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397. 4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, quando ritiene che un Paese terzo non adempia piu' alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, ne informa immediatamente la Commissione europea, precisando i motivi.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2397, si veda nelle note alle premesse.