Art. 9 Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili: a) individua, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo; b) effettua lo scambio di informazioni pertinenti con le autorita' competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione dei certificati, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Note all'art. 9: - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.