Articolo IV: Entrata in vigore 1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non e' stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione e' stata soddisfatta. 2. I cambiamenti all'articolo 4 del protocollo, "Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del protocollo" di cui all'articolo I del presente emendamento entrano in vigore il 1° gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Se per tale data non e' stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione e' stata soddisfatta, 3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 4. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo entra in vigore per tutte le altre parti aderenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.