Articolo V Applicazione provvisoria Ogni parte puo', in qualsiasi momento, prima che il presente emendamento entri io vigore, dichiarare che applichera' provvisoriamente le misure di regolamentazione, di cui all'articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.