Art. 2 
 
Misure  sanzionatorie  contro  le  frodi  in  materia  di  erogazioni
                              pubbliche 
 
  1. Al codice penale,  approvato  nel  testo  definitivo  con  regio
decreto  19  ottobre  1930,  n.  1398,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono
inserite le seguenti: «640, secondo comma,  n.  1,  con  l'esclusione
dell'ipotesi in  cui  il  fatto  e'  commesso  col  pretesto  di  far
esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»; 
    b) all'articolo 316-bis: 
      1)  nella  rubrica,  le  parole  «a  danno  dello  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; 
      2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalita'»
sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui  agevolati  o
altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  destinati
alla realizzazione di una o  piu'  finalita',  non  li  destina  alle
finalita' previste»; 
    c) all'articolo 316-ter: 
      1)  nella  rubrica,  le  parole  «a  danno  dello  Stato»  sono
sostituite dalla seguente: «pubbliche»; 
      2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la
seguente: «sovvenzioni,»; 
      d) all'articolo  640-bis,  dopo  la  parola:  «contributi,»  e'
inserita la seguente: «sovvenzioni,». 
  2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del  2020,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n.  77  del  2020  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 13-bis e' inserito il  seguente:  «13-bis.1.  Il
tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e
all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false
o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso
ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a
100.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  al  fine  di  conseguire  un
ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.»; 
    b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle
attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli
interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o
asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».