Art. 5 Disposizioni urgenti per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Per il potenziamento delle attivita' realizzate dall'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022. 3. Per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.