Art. 17 
 
               Organizzazioni dei produttori biologici 
 
  1. Con decreto del Ministro, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi  dell'organizzazione
comune dei mercati  dei  prodotti  agricoli  dell'Unione  europea,  i
criteri e i requisiti in base ai  quali  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano  riconoscono  le  organizzazioni  dei
produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo  decreto
sono altresi' definite le modalita' con le  quali  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le  attivita'  di
verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. 
  2. Il Ministero e' competente al riconoscimento delle  associazioni
delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano
organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con  il
decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalita' per il
riconoscimento delle medesime  organizzazioni  nel  caso  in  cui  la
regione competente non abbia comunicato il  rigetto  della  richiesta
entro i termini indicati nel medesimo decreto. 
  3.  Le  organizzazioni  dei  produttori   biologici   e   le   loro
associazioni sono riconosciute, quando  promosse  su  iniziativa  dei
produttori, a condizione  che  il  loro  statuto  preveda  una  delle
seguenti finalita': 
    a) la commercializzazione, in forma associata,  della  produzione
dei produttori ad esse aderenti; 
    b) l'attivazione di un programma operativo con una o  piu'  delle
seguenti finalita': 
      1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa  alla
domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo; 
      2) gestire le crisi di mercato; 
      3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i  prezzi  alla
produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando
tecnologie innovative e favorendo l'accesso a  nuovi  mercati,  anche
attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; 
      4) promuovere  pratiche  colturali  e  tecniche  di  produzione
rispettose dell'ambiente per migliorare la qualita' delle  produzioni
e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualita' delle acque, dei
suoli e del paesaggio; 
      5) assicurare la trasparenza  e  la  regolarita'  dei  rapporti
economici con  gli  associati  nella  determinazione  dei  prezzi  di
vendita dei prodotti. 
  4. Le organizzazioni dei produttori possono essere  riconosciute  a
condizione che prevedano nel loro statuto: 
    a)  l'obbligo  per  i  soci  di  applicare  le   regole   dettate
dall'organizzazione in materia di produzione,  commercializzazione  e
tutela ambientale; 
    b) l'obbligo per  i  soci  di  versare  i  contributi  finanziari
necessari al finanziamento dell'organizzazione o  di  partecipare  ai
programmi operativi; 
    c) la possibilita' di  aderire  ad  una  sola  organizzazione  di
produttori  per  il   prodotto   o   gruppo   di   prodotti   oggetto
dell'attivita' dell'organizzazione; 
    d) la quota minima della  produzione  dei  soci  da  conferire  o
cedere direttamente all'organizzazione; 
    e) la durata minima del vincolo associativo, che non puo'  essere
inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di  almeno
sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; 
    f) le regole volte a garantire ai soci il  controllo  democratico
dell'organizzazione, per evitare  qualsiasi  abuso  di  potere  o  di
influenza di uno o piu' produttori in relazione alla  gestione  e  al
funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora  l'organizzazione
di produttori sia  costituita  in  forma  cooperativa,  il  controllo
democratico e' garantito dal rispetto dell'articolo 2538  del  codice
civile; 
    g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti; 
    h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi
statutari, tra cui in particolare quelli riferiti  al  pagamento  dei
contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione; 
    i)  le  regole  contabili  e  di  bilancio  necessarie   per   il
funzionamento dell'organizzazione; 
    l) l'obbligo per i soci  di  fornire  le  informazioni  richieste
dall'organizzazione a  fini  statistici  e  di  programmazione  o  di
autorizzare l'accesso a proprie banche  di  dati  per  l'acquisizione
delle predette informazioni. 
  5.  Per  la  realizzazione  di  programmi   operativi   finalizzati
all'attuazione delle finalita' di cui al comma 3,  le  organizzazioni
di  produttori  costituiscono  fondi  di  esercizio  alimentati   dai
contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi  o  al  valore
dei prodotti effettivamente commercializzati. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2538 del codice civile: 
              «Art. 2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto
          di voto coloro che risultano  iscritti  da  almeno  novanta
          giorni nel libro dei soci. 
              Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia  il
          valore della quota o  il  numero  delle  azioni  possedute.
          L'atto costitutivo determina i limiti al  diritto  di  voto
          degli strumenti finanziari  offerti  in  sottoscrizione  ai
          soci cooperatori. 
              Ai   soci   cooperatori   persone   giuridiche   l'atto
          costitutivo puo' attribuire piu' voti, ma non oltre cinque,
          in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei
          loro membri. 
              Nelle cooperative in cui i  soci  realizzano  lo  scopo
          mutualistico  attraverso  l'integrazione  delle  rispettive
          imprese o di talune fasi di esse, l'atto  costitutivo  puo'
          prevedere che il diritto di voto sia attribuito in  ragione
          della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo  statuto
          stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie
          di soci, in modo che nessuno di essi possa  esprimere  piu'
          del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni
          caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di  un  terzo
          dei  voti  spettanti  all'insieme  dei  soci   presenti   o
          rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
              Le maggioranze  richieste  per  la  costituzione  delle
          assemblee e  per  la  validita'  delle  deliberazioni  sono
          determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate  secondo
          il numero dei voti spettanti ai soci. 
              L'atto costitutivo puo' prevedere  che  il  voto  venga
          espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di
          telecomunicazione. In tal  caso  l'avviso  di  convocazione
          deve contenere per esteso  la  deliberazione  proposta.  Se
          sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate
          nell'avviso  di   convocazione,   i   voti   espressi   per
          corrispondenza non si  computano  ai  fini  della  regolare
          costituzione dell'assemblea.».