Art. 17 Organizzazioni dei produttori biologici 1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' con le quali le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attivita' di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. 2. Il Ministero e' competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalita' per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto. 3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalita': a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti; b) l'attivazione di un programma operativo con una o piu' delle seguenti finalita': 1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo; 2) gestire le crisi di mercato; 3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; 4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio; 5) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti. 4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto: a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale; b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi; c) la possibilita' di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attivita' dell'organizzazione; d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione; e) la durata minima del vincolo associativo, che non puo' essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico e' garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile; g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti; h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione; i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione; l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni. 5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalita' di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 2538 del codice civile: «Art. 2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo puo' prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu' del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».