Art. 5 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo  l'articolo  10-ter,  come  inserito  dal  presente
decreto, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  per  il  sistema
educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile  2022  e'  fatto
obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie
respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 
    a) per l'accesso ai seguenti mezzi di  traporto  e  per  il  loro
utilizzo: 
      1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone; 
      2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale; 
      3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
      4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
      5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
      6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o
regionale; 
      7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 
    b) per  l'accesso  a  funivie,  cabinovie  e  seggiovie,  qualora
utilizzate con la chiusura  delle  cupole  paravento,  con  finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; 
    c) per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al
chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in
altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni
sportivi. 
  2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle  abitazioni  private,
e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
  3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo,  discoteche  e  locali
assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del
ballo. 
  4. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  5. L'obbligo di  cui  al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non
conviventi. 
  6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui  al  comma
1, lettera a), avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al
medesimo comma 1. 
  7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  ai
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il  rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3. 
  8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale,  per  i
lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale
(DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari.».