Art. 3 
 
                        Clausole finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti  dai  procedimenti  di  cui  agli
articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a
legislazione vigente, si provvedera' mediante apposito  provvedimento
legislativo.