Art. 3 Clausole finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvedera' mediante apposito provvedimento legislativo.