ARTICOLO 17 Applicazione provvisoria 1. Le parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le parti contraenti notificano la decisione al depositario. 2. Qualora entrambe le parti di un Trattato Bilaterale di Investimento abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale Trattato 30 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.