(Accordo-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
                      Applicazione provvisoria 
 
1. Le parti contraenti possono decidere, conformemente  alle  proprie
norme costituzionali, di  applicare  il  presente  accordo  a  titolo
provvisorio.  Le  parti  contraenti  notificano   la   decisione   al
depositario. 
 
2.  Qualora  entrambe  le  parti  di  un   Trattato   Bilaterale   di
Investimento abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo
provvisorio, questo  si  applica  per  tale  Trattato  30  giorni  di
calendario a decorrere  dalla  data  dell'ultima  decisione  relativa
all'applicazione provvisoria.