(Accordo-art. 1)
 
                               ACCORDO 
 
                                 TRA 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI 
 
             SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA 
 
     ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL 
        GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA 
                        REPUBBLICA DI GIBUTI 
 
                            INTRODUZIONE 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Gibuti (di seguito denominati "la Parte" o "le Parti"): 
 
-  Confermando il  loro  impegno  nei  confronti  della  Carta  delle
   Nazioni Unite; 
-  Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi  Ministeri
   della Difesa; 
-  Convinti  che  la  cooperazione   bilaterale   contribuira'   alla
   reciproca comprensione sulle questioni militari e al rafforzamento
   delle rispettive capacita' di difesa; 
-  Condividendo il convincimento che la  cooperazione  reciproca  nel
   settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti, 
 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1 
                          PRINCIPI E SCOPI 
 
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di  reciprocita',
uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita'  con  gli
ordinamenti  nazionali  delle  Parti  e  il  diritto   internazionale
applicabile,  nonche'  nel  rispetto  delle  obbligazioni   derivanti
dall'appartenenza delle Parti ad organismi  internazionali  regionali
e, in particolare, per quanto  attiene  alla  Parte  Italiana,  delle
obbligazioni derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.