Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo e' concluso per una durata di tre anni, rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti. La Parte che intenda far cessare il presente Accordo deve informare l'altra Parte con almeno tre mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici. 3. Le Parti possono, in qualsiasi momento e di comune accordo, emendare per iscritto il presente Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore secondo le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. Gli effetti della denuncia decorrono dodici mesi dopo la ricezione della notifica dell'altra Parte. 5. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua attuazione prima di tale denuncia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 gennaio 2020 in due originali, ciascuno in italiano e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI Parte di provvedimento in formato grafico