(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
               ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO 
 
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di  ricezione  della
   seconda  delle  notifiche  attraverso  le  quali   le   Parti   si
   comunicano, attraverso  i  canali  diplomatici,  il  completamento
   delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata  in
   vigore. 
2. Il presente Accordo e'  concluso  per  una  durata  di  tre  anni,
   rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo  tra  le
   Parti. La Parte che intenda far cessare il presente  Accordo  deve
   informare  l'altra  Parte  con  almeno  tre  mesi   di   anticipo,
   attraverso i canali diplomatici. 
3. Le Parti possono,  in  qualsiasi  momento  e  di  comune  accordo,
   emendare per iscritto il presente Accordo. Gli emendamenti entrano
   in vigore secondo le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1  del
   presente articolo. 
4. Ciascuna  Parte  puo'  denunciare  il  presente  Accordo  mediante
   notifica scritta. Gli effetti della denuncia decorrono dodici mesi
   dopo la ricezione della notifica dell'altra Parte. 
5. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti o
   gli  obblighi  derivanti  dalla  sua  attuazione  prima  di   tale
   denuncia. 
 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  tal  fine
dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. 
 
Fatto a Roma il  29  gennaio  2020  in  due  originali,  ciascuno  in
italiano e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. 
 
      PER IL GOVERNO                             PER IL GOVERNO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                  DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico