(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
                        COOPERAZIONE GENERALE 
 
1. Attuazione 
   a. Sulla base del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle
      Parti possono  elaborare  piani  annuali  a  lungo  termine  di
      cooperazione   bilaterale    nel    settore    militare,    che
      determineranno  le  potenziali  linee  di  cooperazione  e  che
      includeranno i nomi, i luoghi e i tempi della cooperazione,  il
      numero dei partecipanti nonche' le modalita' di condotta  delle
      attivita'. 
   b. Il piano annuale di  cooperazione  sara'  sottoscritto,  previo
      accordo, da rappresentanti autorizzati delle Parti. 
   c. L'organizzazione e la  condotta  delle  attivita'  pratiche  di
      cooperazione nel settore della difesa  saranno  effettuate  dal
      Ministero  della  Difesa  della  Repubblica  Italiana   e   dal
      Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti. 
   d. Consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si   terranno
      annualmente alternativamente in Italia ed a Gibuti, allo  scopo
      di elaborare ed approvare,  ove  opportuno  e  previo  consenso
      bilaterale,  eventuali  intese  specifiche  ad  integrazione  e
      completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi
      di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze  Armate
      Gibutiane. 
2. Campi 
   La cooperazione tra le Parti include, a titolo esemplificativo  ma
   non esaustivo, le seguenti aree: 
   a. politica di sicurezza e di difesa; 
   b. ricerca  e  sviluppo,  supporto  logistico  e  acquisizione  di
      prodotti e servizi per la difesa; 
   c. operazioni umanitarie e operazioni di supporto alla pace (PSO); 
   d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento
      delle unita' militari, gestione del personale; 
   e. organizzazione e gestione delle Forze Armate; 
   f. problematiche ambientali e  relative  all'inquinamento  causato
      dalle attivita' militari; 
   g. attivita' formative ed addestrative in campo militare; 
   h. servizi di sanita' militare; 
   i. storia militare; 
   j. sport militare; 
   k. altre aree militari di possibile interesse comune. 
3. Modalita' 
   La cooperazione tra le Parti in  materia  di  difesa  puo'  essere
   realizzata con le seguenti modalita': 
   a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 
   b. scambi di esperienze tra esperti; 
   c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; 
   d. scambi di personale, nonche' di studenti di istituti militari; 
   e. partecipazione a corsi  teorici  e  pratici  di  formazione,  a
      periodi di orientamento, a seminari, a conferenze  e  colloqui,
      organizzati presso Enti civili e militari della difesa; 
   f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
   g. partecipazione al mantenimento della pace; 
   h. visite di navi ed aeromobili militari; 
   i. scambi di attivita' culturali e sportive; 
   j. supporto ad  iniziative  commerciali  relative  a  materiali  e
      servizi della difesa; 
   k. altre aree militari di interesse comune delle Parti.