Articolo 4 REATI COMMESSI DAI MEMBRI DEL PERSONALE O DALLE PERSONE A LORO CARICO 1. Il personale ospitato e le persone a suo carico sono soggetti alle leggi e alle altre disposizioni in vigore nella Parte ospitante per la durata della loro presenza nel territorio della Parte ospitante, compreso il loro ingresso, soggiorno e uscita. Nel caso in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante, la sentenza dovra' contenere una sanzione prevista nella legislazione di entrambi gli Stati. 2. I reati commessi da un membro del personale della Parte inviante nonche' dalle persone a suo carico sono sottoposti alla giurisdizione della Parte ospitante. 3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorita' competenti della Parte inviante esercitano in via prioritaria la propria giurisdizione in caso di reati risultanti da atti o da omissioni o negligenza di un membro del personale commessi durante il servizio o in relazione con il servizio, oltre che nei casi qui di seguito indicati: a) qualora il reato pregiudichi unicamente la sicurezza della Parte inviante; b) qualora il reato costituisca pregiudizio solo per la persona o per i beni di un altro membro del personale della Parte inviante; c) nel caso in cui il reato costituisca pregiudizio solo per i beni della Parte inviante; d) qualora il reato sia commesso da un membro del personale dipendente dalla Parte italiana, o da una persona a carico, all'interno delle installazioni messe a disposizione della Parte italiana sul territorio della Repubblica di Gibuti. 4. Qualora la Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione in via prioritaria decida di rinunciarvi, notifichera' immediatamente la propria decisione alle autorita' competenti dell'altra Parte. Le autorita' competenti della Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione esaminano con predisposizione favorevole le richieste di rinuncia a tale diritto, qualora le autorita' competenti dell'altra Parte ritengano che sussistano considerazioni di particolare importanza a giustificazione di tale decisione. 5. La Parte inviante si impegna, a fini istruttori, a presentare i membri del personale o le persone a carico dinanzi alle autorita' giudiziarie competenti della Parte ospitante. Esse avranno una predisposizione favorevole nei confronti delle richieste avanzate dalle autorita' dello Stato inviante volte ad ottenere l'affidamento della persona in questione fino a quando la Parte ospitante non avra' avviato una procedura nei suoi confronti. 6. Le autorita' della Parte ospitante informeranno senza indugio le autorita' della Parte inviante in merito all'eventuale arresto di un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi dell'arresto. 7. Le Parti si supportano vicendevolmente per la condotta di inchieste e per la ricerca delle prove, informandosi reciprocamente in merito al seguito dato al caso da parte delle rispettive giurisdizioni. 8. In caso di procedura dinanzi la giurisdizione della Parte ospitante, qualunque membro del personale della Parte inviante e le persone a loro carico hanno diritto: - a essere giudicati in tempi ragionevoli; - a scegliere un proprio rappresentante o ad essere assistiti secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante ivi inclusa la possibilita' di essere assistiti gratuitamente; - a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata della Parte inviante e, nei casi in cui le regole di procedura lo consentano, alla presenza di detto rappresentante durante i dibattiti; - ad essere informati, prima dell'udienza, delle accuse nei loro confronti; - ad essere confrontati con i testimoni a carico; - a non essere perseguiti per atti od omissioni che non costituiscono reato secondo le normative della Parte ospitante al momento in cui detto atto od omissioni e' stato commesso; - a non essere condannati a pene e/o sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato inviante; - a scontare la pena nello Stato inviante, su propria richiesta o su richiesta dell'una o dell'altra Parte. 9. Qualora un membro del personale della Parte inviante o una persona a carico sia stato giudicato in conformita' con le disposizioni del presente articolo e sia stato assolto o condannato, lo stesso non potra' essere giudicato una seconda volta per lo stesso reato dai tribunali dell'altra Parte.