(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
       REATI COMMESSI DAI MEMBRI DEL PERSONALE O DALLE PERSONE 
                            A LORO CARICO 
 
1. Il personale ospitato e le persone a suo carico sono soggetti alle
   leggi e alle altre disposizioni in vigore  nella  Parte  ospitante
   per la durata della  loro  presenza  nel  territorio  della  Parte
   ospitante, compreso il loro ingresso, soggiorno e uscita. Nel caso
   in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante,  la
   sentenza dovra' contenere una sanzione prevista nella legislazione
   di entrambi gli Stati. 
2. I reati commessi da un membro del personale della  Parte  inviante
   nonche'  dalle  persone  a  suo  carico   sono   sottoposti   alla
   giurisdizione della Parte ospitante. 
3. In deroga alle disposizioni di cui al  paragrafo  2  del  presente
   articolo, le autorita' competenti della Parte inviante  esercitano
   in via prioritaria la  propria  giurisdizione  in  caso  di  reati
   risultanti da atti o da omissioni o negligenza di  un  membro  del
   personale commessi durante il  servizio  o  in  relazione  con  il
   servizio, oltre che nei casi qui di seguito indicati: 
   a) qualora il reato  pregiudichi  unicamente  la  sicurezza  della
      Parte inviante; 
   b) qualora il reato costituisca pregiudizio solo per la persona  o
      per i beni  di  un  altro  membro  del  personale  della  Parte
      inviante; 
   c) nel caso in cui il reato costituisca  pregiudizio  solo  per  i
      beni della Parte inviante; 
   d) qualora il reato  sia  commesso  da  un  membro  del  personale
      dipendente dalla Parte italiana, o da  una  persona  a  carico,
      all'interno delle  installazioni  messe  a  disposizione  della
      Parte italiana sul territorio della Repubblica di Gibuti. 
4. Qualora la Parte che  ha  il  diritto  di  esercitare  la  propria
   giurisdizione  in   via   prioritaria   decida   di   rinunciarvi,
   notifichera' immediatamente la propria  decisione  alle  autorita'
   competenti dell'altra Parte. Le autorita' competenti  della  Parte
   che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione esaminano
   con predisposizione favorevole le richieste  di  rinuncia  a  tale
   diritto,  qualora  le  autorita'   competenti   dell'altra   Parte
   ritengano che sussistano considerazioni di particolare  importanza
   a giustificazione di tale decisione. 
5. La Parte inviante si impegna, a fini istruttori,  a  presentare  i
   membri del personale o le persone a carico dinanzi alle  autorita'
   giudiziarie competenti della Parte  ospitante.  Esse  avranno  una
   predisposizione favorevole nei confronti delle richieste  avanzate
   dalle  autorita'  dello   Stato   inviante   volte   ad   ottenere
   l'affidamento della persona in questione fino a  quando  la  Parte
   ospitante non avra' avviato una procedura nei suoi confronti. 
6. Le autorita' della Parte ospitante informeranno senza  indugio  le
   autorita' della Parte inviante in merito all'eventuale arresto  di
   un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi
   dell'arresto. 
7. Le  Parti  si  supportano  vicendevolmente  per  la  condotta   di
   inchieste   e   per   la   ricerca   delle   prove,   informandosi
   reciprocamente in merito al seguito dato al caso  da  parte  delle
   rispettive giurisdizioni. 
8. In  caso  di  procedura  dinanzi  la  giurisdizione  della   Parte
   ospitante, qualunque membro del personale della Parte  inviante  e
   le persone a loro carico hanno diritto: 
   - a essere giudicati in tempi ragionevoli; 
   - a scegliere un proprio  rappresentante  o  ad  essere  assistiti
     secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante
     ivi inclusa la possibilita' di essere assistiti gratuitamente; 
   - a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata  della  Parte
     inviante  e,  nei  casi  in  cui  le  regole  di  procedura   lo
     consentano, alla presenza  di  detto  rappresentante  durante  i
     dibattiti; 
   - ad essere informati, prima dell'udienza, delle accuse  nei  loro
     confronti; 
   - ad essere confrontati con i testimoni a carico; 
   - a  non  essere  perseguiti  per  atti  od  omissioni   che   non
     costituiscono reato secondo le normative della  Parte  ospitante
     al momento in cui detto atto od omissioni e' stato commesso; 
   - a non essere condannati a pene e/o sanzioni in contrasto  con  i
     principi fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato
     inviante; 
   - a scontare la pena nello Stato inviante, su propria richiesta  o
     su richiesta dell'una o dell'altra Parte. 
9. Qualora un membro del personale della Parte inviante o una persona
   a carico sia stato giudicato in conformita'  con  le  disposizioni
   del presente articolo e sia stato assolto o condannato, lo  stesso
   non potra' essere giudicato una seconda volta per lo stesso  reato
   dai tribunali dell'altra Parte.