Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera  a),  della  presente  legge,  valutati  in  euro
101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti  spese  di  cui
agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari  a  euro  17.200  a
decorrere dall'anno 2021, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 18.836  a
decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo
8 del medesimo Trattato, pari ad euro  4.000  a  decorrere  dall'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.