(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 10)
                             Articolo 10 
                        Citazioni e Notifiche 
 
    1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste
dall'Autorita' Competente dello Stato Richiedente in conformita' alla
sua legislazione interna. 
    2. Lo Stato  Richiesto,  dopo  avere  eseguito  la  notifica,  fa
pervenire allo Stato Richiedente  un'attestazione  con  l'indicazione
della data, del luogo  e  delle  condizioni  in  cui  essa  e'  stata
effettuata. Quando la notifica non  ha  potuto  essere  eseguita,  lo
Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente  e
comunica le ragioni per le quali la notifica  non  ha  potuto  essere
effettuata. 
    3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato  Richiedente
devono  essere  formulate  allo  Stato  Richiesto  entro  il  termine
previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.