(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «da  COVID-19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di COVID-19» e dopo  le  parole:  «dall'articolo  26
del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
        al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «da  adottare»  sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto dei principi di  adeguatezza  e
di proporzionalita',». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «da  COVID-19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di COVID-19», dopo le parole: «1°  aprile  2022»  il
segno d'interpunzione: «,»  e'  soppresso  e  le  parole:  «contrasto
alla » sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della»; 
        al secondo periodo, dopo le  parole:  «maggiori  oneri»  sono
aggiunte le seguenti: «a carico della finanza pubblica»; 
        al quarto periodo, le parole: «vicarie,  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «vicarie,» e dopo le parole:  «maggiori  oneri»  sono
aggiunte le seguenti: «a carico della finanza pubblica»; 
      al comma 2, primo periodo, le  parole:  «dall'articolo  44-ter,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»; 
      al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «commi  457  e
seguenti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 4: 
        al  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «delle   pubbliche
amministrazioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «progressivamente
assegnato» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e  dopo
le parole: «ad altre amministrazioni» il segno  d'interpunzione:  «,»
e' soppresso; 
      al comma 6, dopo le parole: «"Fondi di riserva e speciali"»  il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 8, le parole: «a ogni emergenza» sono sostituite dalle
seguenti: «di ogni emergenza» e  le  parole:  «epidemico  pandemiche»
sono sostituite dalla seguente: «epidemico-pandemiche»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3
ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: 
          "e-quater) la somministrazione, con oneri  a  carico  degli
assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti  opportunamente
formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e  di
successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali
nei confronti dei soggetti di eta' non  inferiore  a  diciotto  anni,
previa  presentazione  di  documentazione  comprovante  la  pregressa
somministrazione   di   analoga   tipologia   di   vaccini,   nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a  livello  nasale,  salivare  o  orofaringeo,  da
effettuare in aree, locali o  strutture,  anche  esterne,  dotate  di
apprestamenti idonei sotto il profilo  igienico-sanitario  e  atti  a
garantire la tutela della  riservatezza.  Le  aree,  i  locali  o  le
strutture  esterne  alla  farmacia  devono  essere   compresi   nella
circoscrizione  farmaceutica  prevista  nella  pianta   organica   di
pertinenza della farmacia stessa"». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Potenziamento dell'attivita' della  Lega  italiana
per la lotta  contro  i  tumori). -  1.  Al  fine  di  riprendere  le
attivita' di contrasto delle patologie oncologiche e  di  promuovere,
nella fase post-pandemica,  campagne  di  prevenzione  ed  educazione
sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega  italiana  per  la  lotta
contro i tumori e' autorizzata, per il triennio 2022-2024, a  bandire
procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo  espletamento
delle procedure di mobilita' e ad assumere, con contratto  di  lavoro
subordinato a tempo  indeterminato,  un  contingente  complessivo  di
quattro unita' di personale,  di  cui  due  di  Area  C  -  posizione
economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare
la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. La  dotazione  organica
della Lega italiana per la lotta contro i tumori e' rideterminata  in
dodici unita' complessive, di cui un'unita'  con  qualifica  C5,  tre
unita' con qualifica C1, un'unita' con qualifica B3, sei  unita'  con
qualifica B1 e un'unita' con qualifica A3. Per lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali di cui al primo  periodo  e'  autorizzata,  per
l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si  provvede  a  valere
sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro  i
tumori. 
      2.  Agli  oneri  assunzionali  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, pari a euro  45.907  per  l'anno  2022  e  a  euro
183.628 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso Art. 10-bis: 
        alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite  dalle
seguenti: «di COVID-19»; 
        al comma 1,  alinea,  dopo  le  parole:  «il  Ministro  della
salute,» sono inserite le seguenti: «nel  rispetto  dei  principi  di
adeguatezza e di proporzionalita',»; 
      alla rubrica, le parole: «da COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di COVID-19». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, capoverso Art. 10-ter: 
        al comma 1 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
salvo che  per  il  ricovero  in  una  struttura  sanitaria  o  altra
struttura allo scopo destinata»; 
        al comma 2, le parole: «all'articolo 10-quater, commi 4 e  5»
sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  10-quater,  comma  4,
lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto  o
al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto  al  rischio
di contagio, c), e comma 5». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, capoverso Art. 10-quater: 
        al comma 1: 
          all'alinea, le  parole:  «fino  al  30  aprile  2022»  sono
soppresse; 
          alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti  parole:
«fino al 15 giugno 2022,» e  le  parole:  «mezzi  di  traporto»  sono
sostituite dalle seguenti: «mezzi di trasporto»; 
          alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «fino  al
30 aprile 2022,»; 
          alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «fino  al
30 aprile 2022, » e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;
dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli  spettacoli  aperti  al
pubblico che  si  svolgono  al  chiuso  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica
dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le
competizioni sportivi che si svolgono al chiuso»; 
        al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Fino
al 15 giugno  2022,  hanno  l'obbligo  di  indossare  dispositivi  di
protezione delle vie  respiratorie  i  lavoratori,  gli  utenti  e  i
visitatori   delle    strutture    sanitarie,    socio-sanitarie    e
socio-assistenziali,  comprese  le   strutture   di   ospitalita'   e
lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli  hospice,  le
strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche
non autosufficienti, e comunque  le  strutture  residenziali  di  cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017»; 
        al comma 8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui al presente comma  continuano  ad  applicarsi  ai
lavoratori delle strutture di cui al comma 2,  secondo  periodo,  del
presente articolo fino al 15 giugno 2022». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2, lettera  a),  capoverso  1,  lettera  d),  dopo  le
parole: «dall'articolo  9-ter.1»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
presente decreto». 
    All'articolo 7: 
      al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        «b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
          "1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di  cui
al comma 1 puo' adottare misure  precauzionali  piu'  restrittive  di
quelle previste dal presente articolo  in  relazione  allo  specifico
contesto epidemiologico,  previa  comunicazione  al  dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per  territorio,
che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di  rischio  sanitario
addotte,  ordina,  nel  termine  perentorio  di   tre   giorni,   con
provvedimento motivato,  che  non  si  dia  corso  alle  misure  piu'
restrittive"». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art.  7-bis  (Disposizioni  in   materia   di   durata   delle
certificazioni verdi COVID-19). - 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  al  primo  periodo,  le  parole:
"prima dose di vaccino" sono sostituite dalle seguenti:  "prima  dose
di un vaccino con schedula  vaccinale  a  due  dosi"  e,  al  secondo
periodo, le parole: "ciclo vaccinale primario" sono sostituite  dalle
seguenti:  "ciclo  vaccinale  primario,  che   comprende   anche   la
somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo  4  comma  5»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 5»; 
      al comma 4: 
        al  capoverso  Art.  4-ter.1,  comma  2,  le  parole:   «anti
SARS-CoV-2,» sono sostituite dalle seguenti: «anti SARS-CoV-2;»; 
        al capoverso Art. 4-ter.2: 
          al comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:  «di  cui  al
comma 1» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
          al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si
applica, per quanto compatibile, il regime stabilito  per  i  docenti
dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni»; 
          al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma  1»  il  segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
          al comma 6, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle
seguenti: «di bilancio".»; 
      al comma 5, le  parole:  «"e  4-ter,"»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «"e 4-ter"»; 
      al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1: 
        al primo  periodo,  le  parole:  «regime  sanzionatori»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «regime  sanzionatorio»  e  le  parole:
«lettera a-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis)»; 
        al secondo periodo, le parole: «9-octies,  e  9-novies»  sono
sostituite dalle seguenti: «9-octies e 9-novies». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, capoverso Art. 3: 
        alla  rubrica,  le  parole:  «ivi  compresa  modalita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «ivi comprese modalita'»; 
        al comma 1: 
          al  primo  periodo,  le   parole:   «dell'anno   scolastico
2021-2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'anno  scolastico
2021/2022»; 
          al terzo periodo, le  parole:  «a  legislazione  vigente."»
sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente.»; 
        al comma 2, primo periodo, le parole: «nonche' gli alunni che
abbiano superato i sei anni di eta'» sono soppresse; 
        al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «,  accompagnata  da
specifica certificazione medica attestante le  condizioni  di  salute
dell'alunno medesimo e la piena compatibilita' delle  stesse  con  la
partecipazione alla didattica digitale integrata» sono soppresse; 
        al comma 5: 
          all'alinea, le  parole:  «dell'anno  scolastico  2021-2022»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno scolastico 2021/2022»; 
          alla lettera a), le parole: «fatta eccezione per i  bambini
sino a sei anni di  eta'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatta
eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e
di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65»; 
      al comma 3, alinea, le parole: «legge 24 aprile  2002,  n.  27»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art.  9-bis  (Disciplina  della  formazione  obbligatoria   in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro). -  1.   Nelle   more
dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma  2,  secondo
periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la  formazione
obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo'  essere
erogata sia con la modalita' in  presenza  sia  con  la  modalita'  a
distanza,  attraverso  la  metodologia   della   videoconferenza   in
modalita' sincrona, tranne che per  le  attivita'  formative  per  le
quali siano previsti dalla legge e da accordi  adottati  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova
pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza». 
    All'articolo 10: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie
e condizioni  individuate  dal  decreto  del  Ministro  della  salute
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  del  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e
7-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 30 giugno 2022. 
        1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno  2022  le  misure  in
materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Al  fine  di
garantire  la  sostituzione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022. 
        1-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi
1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede: 
          a) quanto  a  4.650.000  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione per 350.000 euro; 
          b) quanto  a  4.500.000  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
          c)  quanto  a  552.619  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   l'arricchimento    e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre  1997,  n.
440»; 
      al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2022»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3  e  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile  per  i
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino  al  31
agosto 2022»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  materia  di  conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al
personale del ruolo sanitario  del  comparto  sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza del collocamento  a  riposo,  nonche'  agli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31  dicembre
2022. All'attuazione della disposizione di cui al  primo  periodo  si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60. 
        5-ter. Al comma  9  dell'articolo  34  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: "per  l'anno  2021  e  per  il  primo
trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  gli
anni 2021 e 2022". 
        5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 
        5-quinquies. Le disposizioni di cui  all'articolo  5-ter  del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al  30
giugno 2022»; 
      alla rubrica, le parole: «da COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di COVID-19». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Medicina trasfusionale). - 1. Al fine di  ridurre
il rischio di  contagio  degli  operatori  e  degli  assistiti  e  di
garantire la continuita' assistenziale nell'ambito dello  svolgimento
delle attivita'  trasfusionali,  le  prestazioni  sanitarie  relative
all'accertamento  dell'idoneita'  alla  donazione,  alla  produzione,
distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e  alla
diagnosi  e  cura  nella   medicina   trasfusionale   sono   inserite
nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e  organizzate  secondo
le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla  base  delle
Indicazioni   nazionali   per   l'erogazione   di   prestazioni    in
telemedicina, di  cui  all'accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, lettera a), capoverso 1: 
        al primo periodo, le parole: «10-ter comma 2, 10-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «10-ter, comma 2, e 10-quater»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «e al comma 7»  il  segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso. 
    All'articolo 12: 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2022"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; 
          b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Per le finalita' di cui al comma 1,  le  regioni  e  le
province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la
limitazione del massimale degli assistiti  in  carico  fino  a  1.000
assistiti, anche con il supporto dei tutori di  cui  all'articolo  27
del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999,  o  del  monte  ore
settimanale e possono organizzare i corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione
delle  attivita'  assistenziali   non   pregiudichino   la   corretta
partecipazione   alle   attivita'   didattiche   previste   per    il
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi  ai
sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore  complessivo  previsto
dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368  del
1999". 
        3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, le parole: "dieci anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinque anni". 
        3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31  dicembre  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»; 
      alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' in materia di formazione specifica in medicina generale». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo le parole: «indirizzi  forniti  dal  Ministero
della salute,» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  garantire
maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione
di una gestione ordinaria dei contagi  da  SARS-CoV-2,»,  le  parole:
«decreto-legge  2020,  n.  34,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» e sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  anche  ai  fini  della   loro   pubblicazione,
garantendo la continuita' operativa e qualitativa di  tale  processo,
precedentemente realizzato  in  collaborazione  con  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      al comma 2, dopo le parole: «all'Istituto superiore di sanita'»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 4, dopo le parole: «regolamento  (UE)  2016/679»  sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»; 
      al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  sono
pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di
sanita'»; 
      al comma 6, dopo le parole: «regolamento  (UE)  2016/679»  sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Titolare del trattamento dei
dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679
e' l'Istituto superiore di sanita'». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, la parola:  «2-ter,»  e'  soppressa  e  le  parole:
«8-ter,  9-quater.1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «8-ter   e
9-quater.1». 
    Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 14-bis (Disposizioni volte a favorire l'attuazione  degli
interventi  a  tutela  delle  persone  con  disturbi  dello   spettro
autistico). - 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' sostituito dal seguente: 
        "402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro per le disabilita', con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo  di  cui  al
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma
402-bis, prevedendo che tali risorse siano  destinate,  nel  rispetto
della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito
dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016,  ai  seguenti
settori di intervento: 
          a) per una quota pari al 15 per  cento,  allo  sviluppo  di
progetti  di  ricerca  di  base  o  applicata,  nonche'  su   modelli
clinico-organizzativi  e  sulle  buone   pratiche   terapeutiche   ed
educative, da parte di  enti  di  ricerca  e  strutture  pubbliche  e
private  accreditate  da  parte  del  Servizio  sanitario  nazionale,
selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; 
          b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento
del   personale   del   Servizio   sanitario    nazionale    preposto
all'erogazione degli interventi  previsti  dalle  linee  guida  sulla
diagnosi e sul  trattamento  dei  disturbi  dello  spettro  autistico
elaborate dall'Istituto superiore di sanita'; 
          c) per una quota pari al 15  per  cento,  a  iniziative  di
formazione quali  l'organizzazione  di  corsi  di  perfezionamento  e
master universitari in analisi applicata del  comportamento  e  altri
interventi  previsti  dalle  linee  guida  di  cui  alla  lettera  b)
indirizzati al personale e  agli  operatori  del  Servizio  sanitario
nazionale e al personale socio-sanitario, compreso  il  personale  di
cui  alla  medesima  lettera  b),  sulla  base  di  convenzioni   tra
universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale; 
          d) per una quota pari al 20 per cento, a  iniziative  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate,
con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di: 
          1)  una  rete  di  cura  territoriale   con   funzioni   di
riconoscimento,  diagnosi  e  intervento  precoce  sui  disturbi  del
neurosviluppo, nel  quadro  di  un'attivita'  di  sorveglianza  della
popolazione  soggetta  a  rischio  e  della   popolazione   generale,
nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei  bilanci
di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva  neonatale  e  di
neonatologia; 
          2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di
qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici,  assistenziali
ed educativi e la continuita' di cura in  tutto  l'arco  della  vita,
l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa". 
      2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, e' abrogato. 
      3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
        "402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione  delle  risorse
di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nell'ambito delle finalita'  previste  all'articolo  1,
comma 182, della medesima legge". 
      4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge
28 dicembre 2015,  n.  208,  introdotto  dal  comma  3  del  presente
articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      Art. 14-ter (Clausola di salvaguardia). -  1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione». 
    All'allegato A: 
      e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
« 
 
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,    |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre     |
|      |2020, n. 120.                                               |
|5-bis.|Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.|
+------+------------------------------------------------------------+
 
». 
 
    All'allegato B: 
      al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 2»; 
      il numero 3 e' soppresso. 
    Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e  altre
disposizioni in materia sanitaria».