(Allegato A-art. 11)
                              Art. 11. 
 Procedimento disciplinare dei medici e professionisti ambulatoriali 
 
    1. In merito ai procedimenti disciplinari dei medici, generici  e
specialisti, e dei professionisti ambulatoriali, si richiamano l'art.
39 e gli allegati 5 e 6  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  del  31
marzo 2020, con gli adattamenti e le modifiche di cui  ai  commi  che
seguono. 
    In considerazione altresi'  della  specificita'  professionale  e
delle particolari responsabilita' che caratterizzano  le  figure  del
medico ambulatoriale (generico e specialista)  e  del  professionista
convenzionato  (biologo  e  psicologo),  sono  stabilite   specifiche
fattispecie di  responsabilita'  disciplinari,  nonche'  il  relativo
sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele dei medici e
professionisti, in analogia  ai  principi,  per  quanto  applicabili,
stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato dal  D.Lgs.  27
ottobre 2009 n. 150. 
    2.  I  criteri  per  l'individuazione  delle  violazioni  sono  i
seguenti: violazione di obblighi  e  compiti  previsti  dal  presente
regolamento  e,  per  quanto  compatibili,  dall'Accordo   Collettivo
Nazionale del S.S.N. del 31 marzo 2020, mancata collaborazione con le
strutture dirigenziali ministeriali,  mancato  rispetto  delle  norme
previste dall'Allegato 5 dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  del  31
marzo 2020 - Codice di comportamento degli specialisti  ambulatoriali
interni, veterinari ed  altre  professionalita'  sanitarie  (biologi,
chimici, psicologi) ambulatoriali e dal Codice di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, adottato con DPR 16/04/2013 n. 62. 
    3. Le violazioni degli  obblighi  di  cui  al  comma  precedente,
secondo   la   gravita'   dell'infrazione   e   previo   procedimento
disciplinare, danno luogo all'applicazione delle  seguenti  tipologie
di sanzioni. 
      a) rimprovero scritto; 
      b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al  5%  e  non
superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese  precedente,
per la durata massima di tre mesi; 
      c) sospensione dall'incarico e dal  trattamento  economico  per
una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei; 
      d) revoca dell'incarico con preavviso; 
      e) revoca dell'incarico senza preavviso. 
    4.  Le  infrazioni  e  le  relative  sanzioni  sono   individuate
nell'Allegato 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 -
Sanzioni disciplinari. L'irrogazione della sanzione deve  basarsi  su
elementi certi ed obiettivi,  comunicata  tempestivamente  al  medico
ambulatoriale o professionista, al  fine  di  garantire  la  certezza
delle situazioni giuridiche. Non puo' essere applicata  una  sanzione
diversa da quella prevista dal presente Accordo. 
    5. I soggetti competenti  per  i  procedimenti  disciplinari  dei
medici ambulatoriali e professionisti sono cosi' individuati: 
      a)  il  direttore  USMAF-SASN  per  le  infrazioni  di   minore
gravita', a carattere  occasionale,  per  le  quali  e'  prevista  la
sanzione del rimprovero scritto; 
      b) il Direttore Generale della DGPRE per le violazioni punibili
con le sanzioni di maggior gravita' di cui  al  precedente  comma  3,
lettere b), c), d), e). 
    6. Nell'ambito del procedimento  disciplinare,  la  contestazione
dell'addebito  deve  essere  specifica  e  tempestiva   e   riportare
l'esposizione  chiara  e  puntuale  dei  fatti,  nel  rispetto  delle
procedure di seguito indicate. 
    Nel corso dell'istruttoria, il direttore dell'USMAF-SASN  per  le
infrazioni di minore entita' o il Direttore Generale della DGPRE  per
le infrazioni piu' gravi possono acquisire ulteriori  informazioni  o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La  predetta
attivita' istruttoria non determina la sospensione del  procedimento,
ne' differimento dei relativi termini. 
    Le comunicazioni ai medici ambulatoriali o  ai  professionisti  e
l'accesso agli  atti  del  procedimento  avvengono  come  di  seguito
indicato: 
      a)   ogni   comunicazione,   nell'ambito    del    procedimento
disciplinare, e' effettuata tramite  posta  elettronica  certificata,
ovvero con lettera raccomandata A/R, ovvero con notifica a mano; 
      b) il medico ambulatoriale ed il professionista  hanno  diritto
di accesso agli atti istruttori del procedimento. 
    7. Ai fini di altro procedimento disciplinare  non  puo'  tenersi
conto delle  sanzioni  disciplinari,  decorsi  due  anni  dalla  loro
applicazione. 
    8. In caso di piu' violazioni  compiute  con  un'unica  azione  o
omissione si applica la sanzione piu' grave. 
    9. I modi e i tempi per  l'applicazione  delle  sanzioni  sono  i
seguenti: 
      a) procedimento di competenza del direttore USMAF-SASN  di  cui
al comma 5, lettera a): 
        I) Il direttore USMAF-SASN di cui al  comma  5,  lettera  a),
entro 20 (venti) giorni dal momento in  cui  viene  a  conoscenza  di
comportamenti punibili con la sanzione di  minor  gravita',  contesta
per iscritto l'addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo
convoca, con un  preavviso  di  almeno  10  (dieci)  giorni,  per  il
contraddittorio a  sua  difesa,  con  l'eventuale  assistenza  di  un
procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale  cui
l'interessato aderisce o da' mandato. 
    Nel caso il direttore USMAF-SASN ritenga, invece, che la sanzione
da applicare sia piu' grave di quella del rimprovero  scritto,  entro
10 (dieci) giorni dalla notizia del  fatto,  trasmette  gli  atti  al
Direttore Generale della  DGPRE,  dandone  contestuale  comunicazione
all'interessato; 
        II) entro il termine fissato, il medico  ambulatoriale  o  il
professionista convocato, se non intende  presentarsi,  puo'  inviare
una memoria scritta o, in caso di  grave  ed  oggettivo  impedimento,
formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa; 
        III) in caso di differimento superiore a  10  (dieci)  giorni
dalla  scadenza   del   preavviso,   per   impedimento   del   medico
ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del
procedimento e' prorogato in misura  corrispondente.  Il  rinvio  del
termine  puo'  essere  concesso  una  volta  sola   nel   corso   del
procedimento; 
        IV) il direttore USMAF-SASN,  conclude  il  procedimento  con
l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione  entro  60
(sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito. 
        V)  la  sanzione  disciplinare  deve   essere   adeguatamente
motivata e  notificata  per  iscritto  all'interessato,  informandone
contestualmente l'Ufficio 10 della DGPRE; 
      b) procedimento di competenza del Direttore Generale di cui  al
comma 5, lettera b) in analogia al comma 9, lettera b), dell'art.  39
dell'Accordo Collettivo Nazionale  del  31  marzo  2020,  per  quanto
attiene  alle  competenze,   forme   e   termini   dei   procedimenti
disciplinari, si rinvia, con gli opportuni adattamenti e  per  quanto
compatibili,  al  D.Lgs.  165/2001  e  s.m.i.   ed   agli   eventuali
regolamenti assunti dal Ministero della Salute. 
    Il Direttore Generale entro 40 (quaranta) giorni dalla  ricezione
degli atti trasmessi dal direttore USMAF-SASN ovvero dalla data nella
quale ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione,  contesta  per
iscritto l'addebito al medico ambulatoriale  o  professionista  e  lo
convoca, con un  preavviso  di  almeno  10  (dieci)  giorni,  per  il
contraddittorio a  sua  difesa,  con  l'eventuale  assistenza  di  un
procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale  cui
l'interessato aderisce o da' mandato. 
    Entro  il  termine  fissato,  il  medico   ambulatoriale   o   il
professionista convocato, se non intende  presentarsi,  puo'  inviare
una memoria scritta o, in caso di  grave  ed  oggettivo  impedimento,
formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. 
    In caso di differimento  superiore  a  10  (dieci)  giorni  dalla
scadenza del preavviso, per impedimento del  medico  ambulatoriale  o
del professionista, il termine per la conclusione del procedimento e'
prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine puo' essere
concesso una volta sola nel corso del procedimento. 
    Per i  procedimenti  di  competenza  del  Direttore  Generale  il
termine di conclusione del procedimento e' di 120 (centoventi) giorni
dalla data di contestazione dell'addebito all'interessato. 
    10. La violazione dei termini  stabiliti  nel  presente  articolo
comporta, in caso di  responsabilita'  del  Ministero,  la  decadenza
dall'azione disciplinare; se la responsabilita' sia del medico o  del
professionista,  comporta  invece  la  decadenza  dall'esercizio  del
diritto di difesa. 
    11. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla  L.
27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. n. 165/2001. 
    12.  Al  procedimento  disciplinare  dei   medici   (generici   e
specialisti) e dei professionisti ambulatoriali si applicano,  con  i
necessari adattamenti terminologici e  per  quanto  compatibili,  gli
allegati 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31  marzo  2020,
con esclusione della procedura di  conciliazione  di  cui  all'ultimo
capoverso del comma 2 e dei commi 3 e 4 dell'allegato 6. 
    13. Avverso  la  sanzione  disciplinare  irrogata  dal  direttore
USMAF-SASN o dal Direttore Generale della DGPRE e' ammesso ricorso da
parte dell'interessato, da  presentare  entro  15  (quindici)  giorni
dalla data della relativa comunicazione, al Direttore Generale  della
suindicata Direzione Generale del Ministero della Salute che, per  la
sanzione piu' lieve del richiamo scritto, decide direttamente in  via
definitiva entro 30 (trenta)  giorni  dalla  ricezione  del  ricorso,
notificando il relativo provvedimento al ricorrente. Per le  sanzioni
di maggiore gravita', sentita la Commissione consultiva  centrale  di
cui all'art. 51 del presente Accordo, il Direttore Generale decide in
via  definitiva  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  ricezione  del
ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 
    14. L'esito  finale  del  procedimento  disciplinare,  notificato
all'interessato,   e'   comunicato   all'Ordine   professionale    di
competenza, all'Ufficio 10 della DGPRE e, per i medici specialisti ed
i professionisti ambulatoriali, anche al Comitato di cui all'art.  18
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.