Art. 21 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo  III,  Sezione  III,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
14, e' inserito il seguente: 
    «Art. 94-bis (Disposizioni speciali per i contratti pendenti  nel
concordato in continuita' aziendale). - 1. I creditori  non  possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti  in  corso  di
esecuzione o provocarne la risoluzione, ne'  possono  anticiparne  la
scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il  solo  fatto
del deposito della domanda di accesso al  concordato  in  continuita'
aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo
47 e della concessione delle  misure  protettive  o  cautelari.  Sono
inefficaci eventuali patti contrari. 
    2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  i  creditori  interessati
dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma  2,
non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento  dei  contratti
essenziali in corso di esecuzione o provocarne  la  risoluzione,  ne'
possono   anticiparne   la   scadenza   o   modificarli   in    danno
dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di  crediti
anteriori rispetto alla presentazione della  domanda  di  accesso  al
concordato preventivo in continuita'  aziendale.  Sono  essenziali  i
contratti necessari per  la  continuazione  della  gestione  corrente
dell'impresa, inclusi i contratti  relativi  alle  forniture  la  cui
interruzione impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.». 
  2. All'articolo 100, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, le parole «della retribuzione dovuta  per  la
mensilita'  antecedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «delle
retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 100 del citato  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  100  (Autorizzazione  al  pagamento  di  crediti
          pregressi). -  1.  Il  debitore  che  presenta  domanda  di
          concordato ai sensi degli  articoli  44  e  87,  quando  e'
          prevista la continuazione  dell'attivita'  aziendale,  puo'
          chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del
          caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori  per
          prestazioni  di  beni  o  servizi,  se  un   professionista
          indipendente attesta che tali prestazioni  sono  essenziali
          per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e  funzionali
          ad assicurare  la  migliore  soddisfazione  dei  creditori.
          L'attestazione del professionista  non  e'  necessaria  per
          pagamenti effettuati fino a concorrenza  dell'ammontare  di
          nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
          senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
          postergato alla soddisfazione dei creditori.  Il  tribunale
          puo' autorizzare, alle medesime  condizioni,  il  pagamento
          delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti  il
          deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di
          cui e' prevista la continuazione. 
              2. Quando e' prevista la  continuazione  dell'attivita'
          aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si  applica,  in
          deroga al disposto dell'art. 154,  comma  2,  al  rimborso,
          alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
          di mutuo con garanzia reale gravante  su  beni  strumentali
          all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data  della
          presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto  le
          proprie obbligazioni o se  il  tribunale  lo  autorizza  al
          pagamento del debito per capitale ed  interessi  scaduto  a
          tale data. Il professionista indipendente attesta anche che
          il   credito   garantito   potrebbe   essere    soddisfatto
          integralmente con il ricavato della liquidazione  del  bene
          effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate
          a scadere non lede i diritti degli altri creditori.».