Art. 41 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo
  12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo X del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la rubrica del capo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni generali». 
  2. Gli articoli 351 e 352 del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
n. 14, sono abrogati. 
  3. All'articolo 353, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «un  anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sei
mesi»; 
    b) le  parole  «delle  misure  di  allerta,  delle  procedure  di
composizione assistita  della  crisi  di  impresa  di  cui  al»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle misure e degli  strumenti  previsti
dal»; 
    c) dopo le parole «titolo II» sono aggiunte le seguenti: «e degli
strumenti di regolazione della crisi d'impresa». 
  4. L'articolo 354 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  353  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   353   (Istituzione   di    un    osservatorio
          permanente). - 1. Il Ministro della giustizia, con  decreto
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro per lo sviluppo  economico  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355,
          un osservatorio permanente sull'efficienza delle  misure  e
          degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di
          regolazione della crisi d'impresa. 
                2.   Ai   componenti   dell'osservatorio   non   sono
          corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi  spese
          ed altri emolumenti comunque denominati.».