Art. 17 
 
          Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole:  «per  gli  anni  2017-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «a  decorrere  dal  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»; 
    c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Negli anni 2022 e 2023». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  gli  enti   possono   comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere   interessati   per
l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo  44,  comma  4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  4.  Per  il  completamento  della  ricostruzione  in  relazione  ai
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  della
regione Emilia Romagna,  in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20
milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, destinati alla  ricostruzione  di  beni  privati  vincolati;  1
milione per l'anno 2023  e  9  milioni  per  l'anno  2024,  destinati
all'incremento dei costi per le opere i  cui  bandi  sono  pubblicati
entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni  per
l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti  finali.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione
di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di
euro per il 2024,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico. 
  5. Per il completamento della ricostruzione pubblica  in  relazione
ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012
della regione Lombardia, in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023  e  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli
elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Commissario
delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a  1  milione  di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni
di  euro   per   l'anno   2024   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico. 
  6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica
in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  29
maggio 2012 della regione Veneto,  in  favore  del  presidente  della
medesima  regione,  in  qualita'   di   commissario   delegato   alla
ricostruzione, e' autorizzata la  spesa  di  euro  600.000  euro  per
l'anno 2022. All' onere pari a  600.000  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediate  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, relativamente alla quota  affluita  al  capitolo  7458  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico. 
  7. Fermo restando per la  ricostruzione  pubblica  quanto  previsto
dalla legislazione vigente, al  fine  di  permettere  la  conclusione
degli interventi di ricostruzione  privata  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  il  Soggetto  responsabile
della ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del
20-29 maggio 2012 e' autorizzato a rimodulare i  contributi  concessi
per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite
massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle
materie prime superiori all'8 per cento cosi'  come  certificati  dal
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  nel
corso delle rilevazioni semestrali di competenza.