Art. 30 
 
           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    «1-quinquies. INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  e'  autorizzata  a
sottoscrivere aumenti  di  capitale  o  diversi  strumenti,  comunque
idonei  al  rafforzamento  patrimoniale,   anche   nella   forma   di
finanziamento soci in conto aumento  di  capitale,  sino  all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno  2022,
ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal  comma  1-ter.
Per l'attuazione del presente comma,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze si avvale di primarie  istituzioni  finanziarie,  senza
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di  spesa  di  100.000
euro per l'anno 2022.». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1,  pari  a  1.000.100.000  euro  per
l'anno  2022  si  provvede,  quanto  a  900.000.000   euro   mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,   quanto   a
100.000.000     euro      mediante      corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater,  comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e,  quanto  a
100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo  2,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77.