Art. 32 
 
               Aree di interesse strategico nazionale 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra
amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma
territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area
geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico
nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque
denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche
cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro
400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione
di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e  a  basse  emissioni,  della
sanita' digitale e intelligente e  dell'idrogeno,  individuate  dalla
Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del  primo
periodo, anche ai fini dell'applicazione delle  procedure  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione  volontaria  o
coattiva di servitu'  connesse  alla  costruzione  e  gestione  delle
stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita'  e
per  l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto   indica
altresi'  le  variazioni  degli   strumenti   di   pianificazione   e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi. 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  motivare  sulla  rilevanza
strategica  dell'investimento  in  uno  specifico   settore   ed   e'
preceduto: 
    a) da una manifestazione di interesse da  parte  di  un  soggetto
pubblico o privato per la realizzazione  di  piani  o  programmi  che
prevedono   un   investimento   pubblico   o   privato   di   importo
cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00  nei
settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attivita',  delle
opere    e    degli    impianti    necessari    alla    realizzazione
dell'investimento, con connessa loro localizzazione; 
    b) dalla presentazione  di  un  piano  economico-finanziario  che
descriva la contemporanea presenza delle  condizioni  di  convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria del progetto. 
  3. Il decreto di cui al  comma  1  individua  altresi'  l'eventuale
supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle  risorse  previste  a
legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
richiesta della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente o  proponente  puo'  essere  istituito  nel  limite  delle
risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o  provincia
autonoma, dai Comuni interessati  e  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni  statali
competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale  consiste
nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita'  finalizzate
alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al  comma  1.  In
alternativa, con il medesimo decreto,  puo'  essere  individuato  una
societa'  di  sviluppo  o  un  consorzio  comunque  denominato,  gia'
esistenti, anche di rilevanza nazionale. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente  o
proponente puo' essere nominato un  Commissario  unico  delegato  del
Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici  e  privati  e  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche,
specificandone   i   poteri.   Il   Commissario,   ove   strettamente
indispensabile per  garantire  il  rispetto  del  cronoprogramma  del
piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio  di
cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
introdotto dal presente  decreto,  mediante  ordinanza  motivata,  in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
salvo il  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Nel  caso  in  cui  la   deroga   riguardi   la
legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Al  compenso  del
Commissario, determinato nella misura  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  e
definito nel provvedimento di nomina, si provvede  nel  limite  delle
risorse previste a legislazione vigente. 
  6. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture
dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al
comma   4,   nonche'   di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. In caso di ritardo o inerzia da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente  locale,  anche
nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter
del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il
rispetto  del  cronoprogramma,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma  5,  puo'
assegnare al soggetto  interessato  un  termine  per  provvedere  non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  soggetto
interessato, il Consiglio dei ministri  individua  l'amministrazione,
l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu'
commissari ad acta, ai quali  attribuisce,  in  via  sostitutiva,  il
potere  di  adottare  gli  atti  o  provvedimenti  necessari,   anche
avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, o  di  altre  amministrazioni  specificamente
indicate. In caso di dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia
autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale,  il  Commissario
di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri  o
al Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  entro  i
successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  per  concordare  le  iniziative  da
assumere, che devono essere definite entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data di  convocazione  della  Conferenza.  Decorso  tale
termine,  in  mancanza  di  soluzioni  condivise  che  consentano  la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, ovvero il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei  ministri  le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui agli articoli 117, quinto comma,  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  8. Il soggetto di cui al comma  4  e'  competente  anche  ai  sensi
dell'articolo 6 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   per   consentire   la
realizzazione  degli  interventi  inerenti  all'area  strategica   di
interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere  di  cui
all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, come introdotto dal presente decreto. 
  9. Al ricorrere dei requisiti di  cui  al  comma  1,  e'  possibile
richiedere l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  di  cui
all'articolo 27-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come
introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.