Art. 40 
 
                       Edilizia penitenziaria 
 
  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «edilizia
giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria»; 
    c) alla rubrica, dopo le  parole:  «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria». 
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma  1-bis
e' sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di comprovate  necessita'
correlate    alla    funzionalita'    delle    Forze     armate     o
dell'Amministrazione  penitenziaria,  anche  connesse   all'emergenza
sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche'  alle  opere
destinate  alla   realizzazione   o   all'ampliamento   di   istituti
penitenziari, individuate, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della  difesa  ovvero,  quanto
alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro  della  Giustizia,
sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.».