Art. 10 
 
            Obblighi degli operatori e dei professionisti 
                            degli animali 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute, da  adottarsi  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentiti
i centri di referenza nazionali nel settore veterinario  e  acquisito
il parere in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' operative specifiche  per  specie  e  tipologia
produttiva per l'applicazione delle misure  di  biosicurezza  di  cui
all'articolo  10,  paragrafo  1,  lettera  b)  e  paragrafo  4,   del
regolamento. 
  2. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo  2,  del  regolamento,
gli operatori  e  i  professionisti  degli  animali  sono  tenuti  ad
acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e  2  del
regolamento,  attraverso  la  partecipazione  ad  appositi  programmi
formativi. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, definisce i contenuti  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
programmi formativi. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.