Art. 21 
 
Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle  malattie  di
  Categoria A negli animali terrestri e acquatici 
 
  1. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
territorialmente competenti, con riferimento  all'applicazione  delle
misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli
animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento  (UE)
2020/687,  possono  concedere  le  deroghe   di   seguito   elencate,
informando tempestivamente il Ministero della salute: 
    a)  deroga  all'applicazione  delle  misure  di  controllo  delle
malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia
di categoria A previste dagli  articoli  13  e  16  per  gli  animali
detenuti terrestri e  ai  sensi  dell'articolo  79  per  gli  animali
detenuti acquatici; 
    b) deroga all'applicazione  delle  misure  di  controllo  per  le
malattie di categoria  A  in  zone  soggette  a  restrizioni  di  cui
all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85,
paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici; 
    c) deroga all'applicazione  delle  misure  di  controllo  per  le
malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli
da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a
93 per gli animali detenuti acquatici; 
    d) deroga all'applicazione  delle  misure  di  controllo  per  le
malattie di categoria A  nelle  zone  di  sorveglianza  di  cui  agli
articoli da 43  a  53  per  gli  animali  detenuti  terrestri  e  99,
paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici; 
    e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni  in  caso
di ulteriori focolai di malattia di categoria A di  animali  detenuti
terrestri di cui all'articolo 56; 
    f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo  1,
lettera b) prevista all'articolo 58. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  nell'ambito  dell'UCC,
sulla base della  valutazione  della  situazione  epidemiologica,  il
Ministero della salute puo' disporre con decreto direttoriale di  non
concedere una o piu' deroghe previste  dal  presente  articolo  o  di
individuare condizioni ulteriori per la loro concessione. 
  3. La verifica di tutte le condizioni  per  l'applicabilita'  delle
deroghe di cui al presente articolo e' di  competenza  delle  aziende
sanitarie locali territorialmente competenti. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  17  dicembre  2019,   n.
          2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.