Art. 4 
 
              Organizzazione delle autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome  di
Trento e di  Bolzano,  per  l'applicazione  uniforme  sul  territorio
nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257  e  258,
del regolamento, si avvalgono: 
    a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le  malattie
animali di cui all'articolo 5, del presente decreto; 
    b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai  responsabili
dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  coordinata  dal  Capo  servizi  veterinari,  delegato
italiano presso l'Organizzazione  mondiale  per  la  sanita'  animale
(OIE), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59,  che  garantisce,  in  caso  di
rischio per la sanita' animale e  la  salute  pubblica,  un  processo
decisionale e gestionale  rapido  ed  efficace  a  livello  centrale,
regionale e locale mediante l'attivazione delle unita'  di  crisi  ai
tre diversi livelli. 
  2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la  funzione
di responsabile del servizio veterinario regionale e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano a un veterinario operante all'interno
del medesimo servizio veterinario. 
  3. I compiti  e  le  attribuzioni  del  responsabile  del  servizio
veterinario regionale e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e  le  modalita'  di  funzionamento  della  rete  veterinaria
nazionale sono definite  mediante  accordo  tra  il  Ministero  della
salute e le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
adottato in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale  e  provinciale
una struttura organizzativa a supporto del responsabile del  servizio
veterinario regionale e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  5. Dall'attuazione dei commi 2 e 4  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  11  febbraio  2014,   n.   59   «Regolamento   di
          organizzazione  del  Ministero  della  salute»,  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  8  aprile  2014,  n.  82,  cosi'
          recita: 
                «Art. 2 (Segretario generale).  -  1.  Il  segretario
          generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, opera alle dirette dipendenze  del  Ministro
          ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni, nonche', in particolare, quelle  di  seguito
          indicate: coordinamento  delle  attivita'  delle  direzioni
          generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
          dei  direttori  generali  per  l'esame  di   questioni   di
          particolare rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti
          di competenza  fra  le  direzioni  generali;  coordinamento
          degli  interventi  delle  direzioni  generali  in  caso  di
          emergenze  sanitarie  internazionali  e   informazione   al
          Ministro sugli interventi svolti dalle  direzioni  generali
          conseguenti  a  stati  di  crisi,   anche   internazionali;
          coordinamento con le direzioni generali delle attivita'  di
          formazione  del  personale  sanitario;  raccordo   con   le
          direzioni generali per le attivita'  inerenti  ai  rapporti
          con le Conferenze di cui al decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281; formulazione, sentiti i  direttori  generali,
          di  proposte  al  Ministro  ai  fini  dell'esercizio  delle
          funzioni di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni; adozione, nelle more dell'attribuzione degli
          incarichi  ai  titolari  di   centro   di   responsabilita'
          amministrativa,  anche  ad   interim,   dei   provvedimenti
          necessari   a   garantire   la   continuita'    dell'azione
          amministrativa delle direzioni generali. 
                2.  Nelle  relazioni  europee  e  internazionali   il
          segretario generale svolge le  funzioni  di  Chief  Medical
          Officer o di Chief  Veterinary  Officer  ove  in  possesso,
          rispettivamente,   della    professionalita'    medica    o
          medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione  il
          Ministro conferisce le anzidette funzioni  a  un  direttore
          generale del Ministero  in  possesso  della  corrispondente
          professionalita'. 
                3.  Il  segretario   generale   si   avvale   di   un
          segretariato   generale   che   costituisce    centro    di
          responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
          decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  e  successive
          modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali  di
          livello non generale.».