Art. 3 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 
 
  1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio  2011,  n.  3,  le
parole  «Regolamento  (CE)  n.   924/2009   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2021/1230 relativo  ai  pagamenti  transfrontalieri
nell'Unione». 
  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio  2011,  n.  3,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «previsti  dall'articolo   3   del
regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 settembre 2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsti
dagli  articoli  3,  4  e  5,  del  regolamento  (UE)  2021/1230  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio  2021,  relativo  ai
pagamenti transfrontalieri nell'Unione»; 
    b) al comma 2, le  parole  «obblighi  previsti  dall'articolo  4,
paragrafi 1 e 3 del  regolamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«obblighi  previsti  dall'articolo  6,   paragrafi   1   e   2,   del
regolamento»; 
    c) il comma 4 e' soppresso. 
  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le
parole «ai sensi dell'articolo 9  del  regolamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  del   titolo   del   decreto
          legislativo   21   gennaio   2011,   n.   3   (Disposizioni
          sanzionatorie per le violazioni  del  Regolamento  (CE)  n.
          924/2009  relativo  ai  pagamenti  transfrontalieri   nella
          Comunita'), come modificato dal presente decreto: 
                «Disposizioni sanzionatorie  per  le  violazioni  del
          regolamento   (UE)   2021/1230   relativo   ai    pagamenti
          transfrontalieri nell'Unione». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  del  citato
          decreto legislativo n. 3  del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Sanzioni applicabili). -  1.  Per  la  grave
          inosservanza degli obblighi  a  carico  dei  prestatori  di
          servizi di pagamento, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del
          regolamento (UE) 2021/1230 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  14  luglio  2021,  relativo  ai   pagamenti
          transfrontalieri  nell'Unione,   di   seguito   denominato:
          "regolamento", nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione o  di  direzione,  nonche'  dei
          dipendenti  dei  prestatori  di  servizi  di  pagamento  si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  50.000
          euro a 150.000 euro. 
                2. Per la grave inosservanza degli obblighi  previsti
          dall'articolo 6, paragrafi 1  e  2,  del  regolamento,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti  dei
          prestatori di servizi di pagamento si applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
                3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
          violazione  delle  norme  ivi  indicate  o  per  non   aver
          vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri. 
                4. (soppresso). 
                5. In caso di reiterazione  delle  violazioni,  ferma
          l'applicazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  di
          prestazione di servizi di pagamento ai sensi  dell'articolo
          146, comma 2,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385.» 
                «Art.  2  (Autorita'  competente).  -  1.  La   Banca
          d'Italia e' autorita' competente ai sensi  dell'articolo  8
          del  regolamento  anche  ai  fini  dell'irrogazione   delle
          sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».