Art. 14 Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale 1. Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse; b) all'articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli»; c) all'articolo 320: 1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse; 2) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 316, 317 e 320 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). - 1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimentoe di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. 2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi." "Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile e' emesso con ordinanza del giudice che procede. 2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizioe prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari. 3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. 4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu' soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione." "Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). - 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramentoquando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previstodall'articolo 316comma 4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.".