Art. 15 Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale 1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 335: 1) al comma 1, le parole: «nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»; b) dopo l'articolo 335, sono inseriti i seguenti: «Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito. Art. 335-ter (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). - 1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non e' stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione. 2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facolta' di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater. Art. 335-quater (Accertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato). - 1. La persona sottoposta alle indagini puo' chiedere al giudice di accertare la tempestivita' dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilita', le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali e' desunto il ritardo. 2. La retrodatazione e' disposta dal giudice quando il ritardo e' inequivocabile e non e' giustificato. 3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facolta' di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili. 4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta e' proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari. 5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione e' rilevante ai fini della decisione, la richiesta puo' anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo. 6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta e' depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, puo' depositare memorie e il difensore del richiedente puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facolta' di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione e' adottata con ordinanza. 7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non e' proposta in udienza, la richiesta e' depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza. 8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione e' stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione puo' essere proposta solo se gia' avanzata nell'udienza preliminare. 10. L'ordinanza del giudice dibattimentale puo' essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 335 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.".