Art. 24 Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale 1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 438: 1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»; 3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»; b) all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.»; c) all'articolo 442, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta. 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato." "Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3. 5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilita' dell'articolo 423. 6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510." "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena dell'ergastoloe' sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo]. 2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. 3. ABROGATO. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.".