Art. 27 Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale 1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»; b) all'articolo 458: 1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole: «camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2-ter. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.»; c) dopo l'articolo 458, e' inserito il seguente: «Art. 458-bis (Richiesta di applicazione della pena). - 1. Quando e' formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. 2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2- ter.».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. 3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3." "Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1. L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice. 2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. 2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2-ter. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.".