Art. 30 Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale 1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» e' sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere.»; b) all'articolo 483, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.»; c) all'articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies»; d) all'articolo 489: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se vi e' la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilita' dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta' dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare la facolta' dalla quale e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto.»; 4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l'imputato»; e) all'articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»; f) all'articolo 495, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo' essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»; g) all'articolo 496: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove»; h) all'articolo 501: 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente. 1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono inserite le seguenti: «nonche' le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» e' sostituita dalla parola: «acquisiti»; i) all'articolo 510: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis e' disposta solo se richiesta dalle parti.». l) all'articolo 519: 1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le seguenti: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove.»; m) all'articolo 520: 1) nella rubrica, la parola: «assente» e' sostituita dalle seguenti: «non presente»: 2) al comma 1, la parola: «assente» e' sostituita dalle seguenti: «che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza» e, dopo le parole: «all'imputato» sono aggiunte le seguenti: «, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 477, 483, 489, 493, 496, 501, 510, 519 e 520 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 477 (Durata e organizzazione del dibattimento). - 1.Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. 2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. 3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti." "Art. 483 (Sottoscrizione e trascrizione del verbale). - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente per l'apposizione del visto. 1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione. 3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento." "Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidegli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies." "Art. 489 (Rimedi per l'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1.Se vi e' la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare. 2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la facolta' dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta' dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare. 2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare la facolta' dalla quale e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto." "Art. 493 (Richieste di prova). - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1. 2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. 3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari." "Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degliarticoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento. 2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. 3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione. 4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse. 4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta. 4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo' essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze." "Art. 496 (Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove). - 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previstodall'articolo 493comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove. 2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza." "Art. 501 (Esame dei periti e dei consulenti tecnici). - 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente. 1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonche' le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio." "Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova). - 1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2. 2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte delle persone esaminate. 2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente. 3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis e' disposta solo se richiesta dalle parti." "Art. 519 (Diritti delle parti). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove. 2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove. 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. "Art. 520 (Nuove contestazioni all'imputato non presente). - 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove. 2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519, commi 2 e 3."