Art. 36 
 
Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice  di  procedura
                               penale 
 
  1. Dopo il Titolo III del Libro IX del codice di  procedura  penale
e' inserito il seguente: 
    «Titolo III-bis 
    Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte  europea  dei
diritti dell'uomo 
      Art.  628-bis  (Richiesta  per  l'eliminazione  degli   effetti
pregiudizievoli  delle  decisioni  adottate   in   violazione   della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta'  fondamentali  o  dei  Protocolli  addizionali).  -  1.   Il
condannato e la persona sottoposta  a  misura  di  sicurezza  possono
richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale  o
il decreto penale di condanna  pronunciati  nei  loro  confronti,  di
disporre la riapertura del procedimento o, comunque,  di  adottare  i
provvedimenti necessari per  eliminare  gli  effetti  pregiudizievoli
derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei  diritti
dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per  l'accertamento  di  una
violazione  dei  diritti  riconosciuti  dalla  Convenzione   per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  o
dai Protocolli addizionali alla Convenzione e  la  Corte  europea  ha
accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure  ha  disposto  la
cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo  37  della
Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione
da parte dello Stato. 
      2. La richiesta  di  cui  al  comma  1  contiene  l'indicazione
specifica  delle  ragioni  che  la  giustificano  ed  e'   presentata
personalmente dall'interessato  o,  in  caso  di  morte,  da  un  suo
congiunto, a mezzo di  difensore  munito  di  procura  speciale,  con
ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza o  il  decreto  penale  di  condanna  nelle  forme  previste
dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui e' divenuta
definitiva la decisione della  Corte  europea  che  ha  accertato  la
violazione o dalla data in cui e' stata emessa la  decisione  che  ha
disposto la cancellazione del  ricorso  dal  ruolo.  Unitamente  alla
richiesta sono depositati, con le medesime modalita', la  sentenza  o
il decreto penale  di  condanna,  la  decisione  emessa  dalla  Corte
europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti  che  giustificano
la richiesta. 
      3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si  osservano  a
pena di inammissibilita'. 
      4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in  camera  di
consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono  i  presupposti,
la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della  pena  o  della
misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635. 
      5. Fuori dei casi di inammissibilita', la Corte  di  cassazione
accoglie la richiesta quando  la  violazione  accertata  dalla  Corte
europea, per natura e gravita',  ha  avuto  una  incidenza  effettiva
sulla sentenza o sul  decreto  penale  di  condanna  pronunciati  nei
confronti  del  richiedente.  Se   non   sono   necessari   ulteriori
accertamenti di fatto o comunque  risulta  superfluo  il  rinvio,  la
Corte  assume  i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere   gli   effetti
pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove  occorra,
la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti
trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura
del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in
cui si e' verificata la violazione e stabilisce se e in  quale  parte
conservano efficacia gli atti compiuti  nel  processo  in  precedenza
svoltosi. 
      6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia  della
Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al
giudice di primo grado. 
      7. Quando la riapertura del processo e' disposta  davanti  alla
corte di appello, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  624,
si osservano le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  4,  5,  6  e  7
dell'articolo 344-bis e il termine di  durata  massima  del  processo
decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza  del  termine
di cui all'articolo 128. 
      8. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
quando la  violazione  accertata  dalla  Corte  europea  riguarda  il
diritto dell'imputato di partecipare al processo.»;