Art. 40 
 
 Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura  penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 703, al comma 2, dopo  il  quarto  periodo,  sono
inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo
prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato  partecipi
a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale puo'  altresi'
autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato
e il difensore quando ne fanno richiesta.»; 
    b) all'articolo 717, al comma 2, dopo  il  secondo  periodo  sono
inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo
prevede,  il  presidente  della  corte   di   appello   dispone   che
l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo'  altresi'
autorizzare l'interessato e il difensore  a  partecipare  a  distanza
all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo degli articoli  703  e  717,  del
          codice di procedura penale, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale).  -
          1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso
          alla domanda di estradizione,  la  trasmette  entro  trenta
          giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati
          al  procuratore  generale  presso  la  corte   di   appello
          competente a normadell'articolo 701, comma 4. 
                2.  Salvo  che  si  sia  gia'  provveduto   a   norma
          dell'articolo 717, il  procuratore  generale,  ricevuta  la
          domanda,   dispone   la   comparizione   davanti   a    se'
          dell'interessato  e  provvede  alla  sua   identificazione.
          Procede, altresi', all'interrogatorio  dello  stesso  e  ne
          raccoglie,   previa   informazione    sulle    conseguenze,
          l'eventuale consenso  all'estradizione  o  la  rinuncia  al
          principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che  e'
          assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
          uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza
          del  difensore  cui  deve   essere   dato   avviso   almeno
          ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione
          di legge lo prevede, il procuratore  generale  dispone  che
          l'interessato partecipi a distanza  all'interrogatorio.  Il
          procuratore   generale   puo'   altresi'   autorizzare    a
          partecipare a distanza all'interrogatorio  l'interessato  e
          il  difensore  quando  ne  fanno  richiesta.  Il   consenso
          all'estradizione e la rinuncia al principio di  specialita'
          non sono validi se non  sono  espressi  alla  presenza  del
          difensore. La rinuncia  dell'estradato  alla  garanzia  del
          principio di specialita' e'  irrevocabile  alle  condizioni
          stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis. 
                3. Il procuratore generale  richiede  alle  autorita'
          straniere, per  mezzo  del  Ministro  della  giustizia,  la
          documentazione e le  informazioni  suppletive  che  ritiene
          necessarie. Ove previsto dalle convenzioni  internazionali,
          la richiesta  e'  inoltrata  direttamente  dal  procuratore
          generale,  che  ne  da'  comunicazione  al  Ministro  della
          giustizia. 
                4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla
          data in cui la domanda di estradizione  gli  e'  pervenuta,
          presenta alla corte di appello la requisitoria. 
                5. La requisitoria e'  depositata  nella  cancelleria
          della corte di appello, unitamente agli atti  e  alle  cose
          sequestrate.   La   cancelleria   cura   la   notificazione
          dell'avviso  del  deposito  alla  persona  della  quale  e'
          richiesta l'estradizione, al suo difensore e  all'eventuale
          rappresentante dello  Stato  richiedente,  i  quali,  entro
          dieci giorni, hanno  facolta'  di  prendere  visione  e  di
          estrarre copia della requisitoria e degli atti  nonche'  di
          esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie." 
                "Art.  717  (Audizione  della  persona  sottoposta  a
          misura coercitiva). - 1.  Quando  e'  stata  applicata  una
          misura coercitiva a norma degliarticoli 714, 715 e 716,  il
          presidente  della  corte  di  appello,  al  piu'  presto  e
          comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della  misura
          ovvero dalla convalida previstadall'articolo 716, provvede,
          all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e
          ne  raccoglie,  previa   informazione   sulle   conseguenze
          giuridiche   che   ne   derivano,   l'eventuale    consenso
          all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del  principio
          di specialita', facendone menzione nel verbale. 
                2. Al fine di provvedere  agli  adempimenti  previsti
          dal comma 1, il presidente della corte  di  appello  invita
          l'interessato  a   nominare   un   difensore   di   fiducia
          designando, in difetto di  tale  nomina,  un  difensore  di
          ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.  Gli  adempimenti
          di cui al comma 1 sono compiuti  alla  necessaria  presenza
          del difensore, al quale e' dato avviso almeno  ventiquattro
          ore prima. Quando una particolare disposizione di legge  lo
          prevede, il presidente della corte di appello  dispone  che
          l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo'
          altresi'  autorizzare  l'interessato  e  il   difensore   a
          partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi  ne
          fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia
          alla garanzia del principio di specialita' non sono  validi
          se non sono espressi alla presenza del difensore. 
                2-bis. La rinuncia dell'estradato alla  garanzia  del
          principio   di   specialita'   e'    irrevocabile,    salvo
          l'intervento di fatti nuovi che modifichino  la  situazione
          esistente al momento della rinuncia.".