Art. 40 Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale 1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 703, al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale puo' altresi' autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.»; b) all'articolo 717, al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo' altresi' autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.».
Note all'art. 40: - Si riporta il testo degli articoli 703 e 717, del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). - 1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a normadell'articolo 701, comma 4. 2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale puo' altresi' autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis. 3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia. 4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria. 5. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie." "Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degliarticoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida previstadall'articolo 716, provvede, all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo' altresi' autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. 2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.".