Art. 43 Principi generali e obiettivi 1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi: a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa; b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa; c) il coinvolgimento della comunita' nei programmi di giustizia riparativa; d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa; e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attivita' svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa; f) la ragionevolezza e proporzionalita' degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti; g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimita' rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa; h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma. 2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunita'. 3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed e' gratuito. 4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignita' di ogni persona. Puo' essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.