Art. 48 Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa 1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa e' personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti. 2. Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacita' di discernimento, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. 3. Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilita' genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'eta', valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacita' di agire del minore. 4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e' espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e' espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso e' espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile. 5. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato. 6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.
Note all'art. 48: - Si riporta il testo degli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile: "Art. 405 (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita'). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta. Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita'; 6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga." "Art. 407 (Procedimento). (Omissis). 4. Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. (Omissis).".