Art. 49 Diritto all'assistenza linguistica 1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa. 2. Negli stessi casi e' disposta la traduzione della relazione del mediatore. 3. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato e' consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dal mediatore. 4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale: "Art. 144 (Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete). - 1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita': a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente; b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' d'astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita' di interprete puo' essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta." "Art. 145 (Ricusazione e astensione dell'interprete). - 1. L'interprete puo' essere ricusato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. 2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo. 3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico. 4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.".