Art. 5 Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale 1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis»; b) all'articolo 78: 1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.»; c) all'articolo 79: 1) al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,» e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le seguenti: «o dall'articolo 554-bis, comma 2»; 2) al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti»; 3) al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile e' consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa»; d) all'articolo 90, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La persona offesa ha facolta' di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»; e) all'articolo 90-bis, comma 1: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio puo' essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorita' giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sara' domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;»; 2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse; 3) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualita' di testimone comporta la remissione tacita di querela;»; 4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.»; f) dopo l'articolo 90-bis, e' inserito il seguente: «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). - 1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 60, 78, 79, 90 e 90-bis del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1. Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis." "Art. 78 (Formalita' della costituzione di parte civile). - 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita': a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante; b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; e) la sottoscrizione del difensore. 1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. 3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile." "Art. 79 (Termine per la costituzione di parte civile). - 1. La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2. 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza. 3. Quando la costituzione di parte civile e' consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previstodall'articolo 468comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici." "Art. 90 (Diritti e facolta' della persona offesa dal reato). - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 1-bis. La persona offesa ha facolta' di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente." "Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio puo' essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorita' giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sara' domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente; b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato; h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile; n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualita' di testimone comporta la remissione tacita di querela; o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato; p-bis) alla facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.".