Art. 53 
 
                  Programmi di giustizia riparativa 
 
  1. I programmi di giustizia riparativa si  conformano  ai  principi
europei e internazionali in materia e vengono svolti  da  almeno  due
mediatori  con  le  garanzie  previste  dal  presente  decreto.  Essi
comprendono: 
    a) la mediazione tra la persona indicata come autore  dell'offesa
e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero  tra
la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un  reato
diverso da quello per cui si procede; 
    b) il dialogo riparativo; 
    c) ogni altro programma dialogico guidato  da  mediatori,  svolto
nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata  come
autore dell'offesa.