Art. 60 
 
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Elenco
                        dei mediatori esperti 
 
  1. Oltre alla qualifica  di  cui  all'articolo  59,  comma  9,  per
l'esercizio dell'attivita'  di  mediatore  esperto  in  programmi  di
giustizia riparativa e' necessario l'inserimento nell'elenco  di  cui
al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  istituito  presso
il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco
contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione  della
eventuale qualifica di  formatori.  Il  decreto  stabilisce  anche  i
criteri per la valutazione delle esperienze e  delle  competenze  dei
mediatori  esperti,  al   fine   dell'ammissione   allo   svolgimento
dell'attivita' di formazione, nonche' i criteri per l'iscrizione e la
cancellazione,  anche  per  motivi  sopravvenuti,   dall'elenco,   le
modalita' di revisione dell'elenco, nonche' la data a decorrere dalla
quale  la  partecipazione  all'attivita'   di   formazione   di   cui
all'articolo 59 costituisce requisito  obbligatorio  per  l'esercizio
dell'attivita' di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina  le
incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto,
nonche' i requisiti di  onorabilita'  e  l'eventuale  contributo  per
l'iscrizione nell'elenco. 
  3. L'istituzione  e  la  tenuta  dell'elenco  di  cui  al  comma  2
avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
gia' esistenti  e  disponibili  a  legislazione  vigente,  presso  il
Ministero della giustizia,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato.