Art. 60 Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti 1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e' necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attivita' di formazione, nonche' i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalita' di revisione dell'elenco, nonche' la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto, nonche' i requisiti di onorabilita' e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco. 3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.