Art. 62 Livelli essenziali delle prestazioni 1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformita' ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.
Note all'art. 62: - Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse del presente decreto.