Art. 74 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, al comma 1 e nella rubrica le parole «e semidetenzione» sono soppresse; b) all'articolo 24, comma 1, la parola «sanzioni» e' sostituita dalla seguente: «pene».
Note all'art. 74: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Organizzazione degli istituti di semiliberta'). - 1. Gli istituti di semiliberta' sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunita' esterna. 2. Nelle attivita' scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio." "Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure penali di comunita', le altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di eta'.".