Art. 75 Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67 1. All'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «del presente capo» sono inserite le seguenti: «e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» e le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»; b) al comma 2, dopo le parole «alla prova» sono aggiunte le seguenti: «e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna»; c) nella rubrica, le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'».
Note all'art. 75: - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), come modificato dal presente decreto: "Art. 7 (Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia). - 1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna.".