Art. 76 Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303) 1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»; b) all'articolo 215, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»; c) dopo l'articolo 261-quater e' inserito il seguente: «Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari e' certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale. La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale».
Note all'art. 76: - Si riporta il testo degli articoli 174 e 215 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra), come modificato dal presente decreto: "Art. 174 (Rivolta). - Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu': 1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale." "Art. 215 (Peculato militare). - Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da due a dieci anni Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.".