Art. 76 
 
Modifiche al codice penale militare  di  pace,  approvato  con  regio
                  decreto 20 febbraio 1941, n. 303) 
 
  1. Al codice penale militare di pace, approvato con  regio  decreto
20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  174,  dopo  il  terzo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»; 
    b)  all'articolo  215,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»; 
    c) dopo l'articolo 261-quater e' inserito il seguente: 
      «Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei  sistemi  informatici
degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei  sistemi
informatici  in  uso  presso  gli  uffici  giudiziari   militari   e'
certificato  dal  responsabile  della  transizione  al  digitale  del
Ministero  della  difesa,  attestato  sul  portale  della   Giustizia
militare e comunicato dal  dirigente  dell'ufficio  giudiziario,  con
modalita'  tali  da  assicurarne  la  tempestiva  conoscibilita'   ai
soggetti interessati. Il ripristino  del  corretto  funzionamento  e'
certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'. 
      Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo
comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario
dell'inizio  e  della  fine  del  malfunzionamento,  registrati,   in
relazione a  ciascun  settore  interessato,  dal  responsabile  della
transizione al digitale del Ministero della difesa. 
      Nei casi di cui al  primo  e  al  secondo  comma,  a  decorrere
dall'inizio  e  sino  alla  fine  del  malfunzionamento  dei  sistemi
informatici, atti e documenti sono  redatti  in  forma  di  documento
analogico e depositati con modalita' non  telematiche,  fermo  quanto
disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del  codice
di procedura penale. 
      La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel
caso di malfunzionamento del sistema non  certificato  ai  sensi  del
primo  comma,  accertato  ed  attestato  dal  dirigente  dell'ufficio
giudiziario,  e  comunicato  con  modalita'  tali  da  assicurare  la
tempestiva conoscibilita'  ai  soggetti  interessati  della  data  di
inizio e della fine del malfunzionamento. 
      Se la scadenza di un termine previsto a pena  di  decadenza  si
verifica nel periodo di malfunzionamento  certificato  ai  sensi  del
primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si
applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice  di  procedura
penale». 
 
          Note all'art. 76: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  174  e  215  del
          regio decreto 20 febbraio 1941, n.  303  (Approvazione  dei
          codici  penali  militari  di  pace  e  di   guerra),   come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art. 174 (Rivolta). - Sono puniti con la  reclusione
          militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in
          numero di quattro o piu': 
                  1.  mentre  sono  in  servizio  armato,  rifiutano,
          omettono o ritardano di obbedire a un  ordine  di  un  loro
          superiore; 
                  2. prendono arbitrariamente le  armi  e  rifiutano,
          omettono o ritardano di  obbedire  all'ordine  di  deporle,
          intimato da un loro superiore; 
                  3. abbandonandosi a eccessi  o  ad  atti  violenti,
          rifiutano,  omettono   o   ritardano   di   obbedire   alla
          intimazione di  disperdersi  o  di  rientrare  nell'ordine,
          fatta da un loro superiore. 
                La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la
          rivolta  e'  della  reclusione  militare  non  inferiore  a
          quindici anni. 
                La condanna importa la rimozione. 
              Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale." 
                
                "Art.  215  (Peculato  militare).   -   Il   militare
          incaricato di funzioni amministrative o  di  comando,  che,
          avendo per ragione del suo ufficio o servizio  il  possesso
          di  denaro   o   di   altra   cosa   mobile,   appartenente
          all'amministrazione militare,  se  l'appropria,  ovvero  lo
          distrae a profitto proprio o di altri,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a dieci anni 
              Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.".