Art. 79 Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. 2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettivita' ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilita' del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.
Note all'art. 79: - Per l'articolo 47, comma 12, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'articolo 78. - Si riporta il testo degli articoli 172 e 173 del codice penale: "Art.172 (Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo). - La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente all'esecuzione gia' iniziata della pena. Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e' verificata. Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionalio per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole." "Art.173 (Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo). - Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversidell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionalio per tendenza. Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e' inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.".