Art. 83 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 1. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «persona offesa dal reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».
Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dal presente decreto: "Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.".