Art. 90 Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato 1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Se sono gia' decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, puo' formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' fissata udienza, la richiesta e' depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine. 3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
Note all'art. 90: - Per l'articolo 464-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 29. - Si riporta il testo dell'articolo 75 del codice di procedura penale: "Art.75 (Rapporti tra azione civile e azione penale). - 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. 2. L'azione civile prosegue in sede civilese non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. 3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.".